Ordinanza del 30/06/2026 n. 22398 - Corte di Cassazione
Riscossione - Misure cautelari - Fermo amministrativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta il ricorso contro il preavviso di fermo relativo a un’autovettura e a tributi TARI/TARES per complessivi 1.667,31 euro. Ribadisce che, una volta definita la causa pregiudicante con sentenza non definitiva, la sospensione della causa dipendente ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. è facoltativa; il fermo amministrativo è una misura alternativa e afflittiva, non un atto di espropriazione forzata. La ricorrente è condannata alle spese, a 1.900 euro ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a 900 euro alla Cassa delle ammende e all’eventuale ulteriore contributo unificato.
Ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo per debiti TARI/TARES: sospensione per pregiudizialità e natura del fermo.
Ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo
La Corte di cassazione, con decisione assunta il 14 gennaio 2026 e depositata il 30 giugno 2026, ha rigettato il ricorso proposto contro un preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura. La pronuncia affronta la sospensione del giudizio per pregiudizialità e la natura giuridica del fermo, rigettando entrambe le censure della ricorrente.
Fatti e vicenda processuale
A.A. aveva impugnato il preavviso di fermo n. 14193/2022, notificato il 28 gennaio 2022 dalla SOGET S.p.A., concessionaria del Comune di Camerota. Il preavviso riguardava un’autovettura Suzuki Swift e il mancato pagamento della TARI/TARES per le annualità dal 2013 al 2017, per un importo complessivo di 1.667,31 euro.
La ricorrente aveva dedotto di non aver ricevuto le ingiunzioni di pagamento presupposte, l’assenza della sottoscrizione del responsabile comunale competente, la natura strumentale dell’autovettura, il difetto di legittimazione passiva in relazione a un debito riferibile alla società Centro di odontoiatria estetica e riabilitativa S.a.s., inattiva dal 2014, e la prescrizione della pretesa relativa al 2013. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato.
In appello la contribuente aveva chiesto la sospensione in attesa della definizione di un giudizio pendente in Cassazione, relativo alla medesima pretesa tributaria ma a un preavviso riferito a una diversa autovettura, una Jaguar X-Type. La Corte di merito aveva rilevato che non si trattava di duplicazione di procedure sullo stesso bene e che la decisione dell’altro giudizio avrebbe potuto, ma non necessariamente dovuto, incidere su quello in esame.
Sospensione per pregiudizialità
La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa della decisione sul procedimento R.G. n. 15161/2023, pendente davanti alla Corte di cassazione.
La censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha osservato che il motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l’uso di beni diversi per soddisfare il credito rendeva soltanto possibile, e non certa, l’incidenza di una decisione sull’altra controversia.
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità, la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. opera soltanto se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado. Se quest’ultima è stata definita con sentenza non passata in giudicato, spetta invece al giudice della causa dipendente decidere se attendere il giudicato, avvalendosi della sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, comma 2, c.p.c., oppure procedere alla decisione, anche difforme, quando ritenga, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, che la sentenza possa essere riformata. È richiamata Cass., Sez. T, n. 7952/2024.
Beneficium excussionis e natura del fermo
La seconda censura riguardava il beneficium excussionis, invocato in relazione agli artt. 2304, 2315, 2461 e 2268 c.c., nonché la motivazione della sentenza. La Corte l’ha ritenuta in parte infondata e in parte inammissibile.
Quanto ai profili di fatto, è stata rilevata la sussistenza di una doppia conforme: le decisioni di primo e secondo grado si fondavano sulle stesse ragioni, tra cui la diversità dei beni sottoposti a fermo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze di insufficienza della motivazione, non più proponibili nei termini dedotti, e quelle dirette a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha richiamato, tra le altre, Cass. n. 24508/2022.
Nel merito, la Corte ha ribadito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati non costituisce un atto di espropriazione forzata, ma una procedura alternativa a questa: è una misura afflittiva diretta a indurre il debitore ad adempiere. La sua impugnazione, configurandosi come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione sul riparto della competenza per materia e per valore. Il principio è fondato sulle Sezioni Unite n. 15354 del 22 luglio 2015 e n. 10672/2009.
Secondo la Corte, il beneficium excussionis doveva essere fatto valere in sede di opposizione all’ingiunzione di pagamento. Una volta consolidata la pretesa sulla base dell’ingiunzione, il fermo in esame non assume natura espropriativa, ma resta una misura alternativa diretta a sollecitare l’adempimento.
Esito e conseguenze economiche
Il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla SOGET S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.900 euro per compensi professionali e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta di decisione accelerata, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente a un ulteriore pagamento di 1.900 euro e al versamento di 900 euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia richiama Cass., Sezioni Unite, 27 settembre 2023, n. 27433, sull’applicazione delle disposizioni del procedimento di decisione accelerata e sulla valutazione legale tipica dei presupposti per la responsabilità aggravata.
La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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