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Ordinanza

Ordinanza del 23/06/2026 n. 21271 - Corte di Cassazione

Agevolazioni fiscali - Diniego - Atti impugnabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione afferma che il diniego definitivo di disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite ex art. 172, comma 7, TUIR è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, poiché ha contenuto sostanziale di diniego di agevolazione fiscale. Accoglie quindi il ricorso della società, cassa la sentenza della CTR e rinvia per nuovo giudizio.

Diniego definitivo di agevolazione fiscale impugnabile

Diniego definitivo di agevolazione fiscale e sua impugnabilità

Il documento riguarda la qualificazione processuale del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dichiara inammissibile, o comunque rigetta, un'istanza di disapplicazione presentata dal contribuente per ottenere un beneficio fiscale. La questione centrale è se tale atto sia impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Fatti della controversia

La società A.A. Spa ha presentato il 2 agosto 2012 un'istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ottenere, ai sensi dell'art. 172, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, l'utilizzo di perdite ed eccedenze di interessi passivi per Euro 1.644.263,00, a seguito di fusione per incorporazione della I. F. 2005 Srl, avvenuta con atto del 14 dicembre 2011 e iscritta al registro imprese il 30 dicembre 2011.

La Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, con atto del 21 dicembre 2012, ha dichiarato l'istanza inammissibile perché non preventiva. L'Ufficio ha richiamato la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, secondo cui l'istanza sarebbe stata tempestiva solo se presentata entro il 3 luglio 2012, in relazione al termine di presentazione della dichiarazione fiscale fissato al 1 ottobre 2012.

Svolgimento del giudizio di merito

La società ha impugnato il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che con sentenza n. 5222/2015 dell'11 giugno 2015 ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento di inammissibilità un atto non impugnabile.

In appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n. 14, con sentenza n. 5392/2017 del 15 dicembre 2017, depositata il 18 dicembre 2017, ha confermato la decisione di primo grado e ha compensato le spese.

Motivo del ricorso per cassazione

La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che l'elenco degli atti impugnabili non è tassativo in senso stretto, ma va riferito alle categorie di atti e consente l'impugnazione di tutti i provvedimenti che incidono in via sostanziale sulla posizione tributaria del contribuente.

Principi affermati dalla Corte

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha affermato che:

  • il diniego dell'istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, formulata per ottenere il beneficio previsto dall'art. 172, comma 7, TUIR, ha natura definitiva;
  • il provvedimento impedisce in modo stabile la fruizione del beneficio richiesto e non ha carattere meramente interlocutorio;
  • la tassatività dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 va intesa per categorie e non per singole denominazioni formali;
  • sono quindi impugnabili anche gli atti atipici che producono gli stessi effetti degli atti tipici, come i dinieghi di agevolazioni o di rimborso.

Nel caso concreto, il provvedimento del 21 dicembre 2012 è stato qualificato come diniego definitivo di agevolazione fiscale, poiché nega l'accesso al regime di disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite. Per tale ragione, esso rientra nella previsione dell'art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546/1992, relativa al "diniego o revoca di agevolazioni".

Decisione finale

La Corte ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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