Cassazione Penale, Ordinanza n. 27558/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva disposto la revoca dell'affidamento in prova, ritenendo incompatibile con la prosecuzione della misura la violazione attribuita al condannato. Il ricorso censurava la valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza, sostenendo in sostanza una diversa lettura dell'episodio contestato e richiamando anche la diversa valutazione espressa dal magistrato di sorveglianza in tema di liberazione anticipata. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta specificamente con il contenuto dell'ordinanza impugnata e si limita ad affermazioni generali, senza dimostrare se il magistrato di sorveglianza fosse o meno a conoscenza dell'episodio posto a base della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso mirasse a rivalutare una scelta discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla compatibilità della violazione con la prosecuzione dell'affidamento in prova, senza evidenziare vizi di legittimità nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
richiamato solo implicitamente attraverso il riferimento all'affidamento in prova; la Corte afferma che la valutazione sulla compatibilità della violazione con la prosecuzione della misura è connotata da discrezionalità
art. 615 c.p.p.
non citato
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione del tribunale di sorveglianza sulla compatibilità di una violazione del condannato con la prosecuzione dell'affidamento in prova è espressione di discrezionalità ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o inadeguatezza della motivazione.
- Il ricorso per cassazione contro la revoca dell'affidamento non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in formule generali non ancorate al concreto contenuto dell'ordinanza impugnata.
- Ai fini del controllo di legittimità rileva la tenuta logica della motivazione della revoca; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o richiamare valutazioni di altri organi senza dimostrare l'errore decisivo del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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