Sentenza n. 3575/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento, previa sospensione a) dell'ordinanza n. 25 del 19.3.2026, notificata il 9.4.2026, con la quale il Responsabile dell'UTC del Comune di Lusciano ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale “ dell'immobile abusivo sito in Lusciano alla Via Pietro Gobetti n. 19, identificato al N.C.E.U al foglio 1 part. 320, unitamente all'area di sedime e all'area pertinenziale necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche”; b) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche c) della determina n. 31 del 26.2.2026 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo, adottata per mancata esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, dell’area di sedime e dell’area pertinenziale necessaria. Ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la precedente ordinanza di demolizione del 1997 non le era mai stata notificata e che l’area oggetto di acquisizione era stata individuata in modo generico, senza consentire un’esatta perimetrazione.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l’ordinanza di acquisizione impugnata. Poiché tale annullamento ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando il venir meno oggettivo della lite. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico del Comune, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La ricorrente lo ha invocato in relazione ai presupposti dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente alla mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione; il giudice non ha esaminato nel merito le censure, essendo intervenuto l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata pienamente e integralmente soddisfatta mediante il conseguimento in via amministrativa del bene della vita perseguito, con oggettivo venir meno della lite.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel corso del giudizio, tale da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l’effetto lesivo contestato e soddisfa il bene della vita perseguito dal ricorrente.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in caso di decisione sul merito.
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