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Sentenza

Sentenza del 18/11/2019 n. 8609 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 239/2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termini di decadenza - Art 10, comma 9, lett b D n. L. 201/11 - Inapplicabilità in caso di violazione comportante obbligo di denuncia penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva utilizzato le risultanze delle indagini bancarie, applicato una percentuale di redditività del 50% e determinato un maggior reddito d'impresa, con conseguente richiesta di maggiore IRES, IRAP, IVA e accessori. In appello ha contestato, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio per mancata applicazione del regime premiale previsto dall'art. 10, comma 9, lett. b), del D.L. n. 201/2011, l'assenza di contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione, l'illegittimità dell'accertamento induttivo, la carenza di delega del firmatario dell'atto e l'utilizzo delle movimentazioni bancarie come presunzioni di ricavi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inapplicabile la riduzione di un anno dei termini di decadenza prevista dal regime premiale, poiché le violazioni accertate comportavano un obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. La successiva richiesta di archiviazione della Procura non incide su tale valutazione. È stata inoltre ritenuta valida la delega di firma, adeguatamente motivato l'avviso e legittimo l'accertamento fondato sulle indagini bancarie. La società non ha fornito una prova specifica e documentale dell'estraneità delle singole movimentazioni all'attività d'impresa. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.300, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 9, lett. b), D.L. n. 201/2011

    regime premiale ... che garantisce la riduzione di un anno dei termini di decadenza stabiliti per l'attività di accertamento

    Il beneficio della riduzione dei termini di decadenza non si applica quando la violazione tributaria comporta un obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. È sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia nel contesto dell'accertamento; non assume rilievo la successiva richiesta di archiviazione.

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini di decadenza per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi. Nel caso esaminato, la relativa eccezione è stata respinta in quanto il regime premiale invocato dalla contribuente non era applicabile.

  • Art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Prevede i poteri di rettifica e accertamento ai fini IVA. È stato richiamato dalla società insieme all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per sostenere la decadenza dell'Amministrazione, tesi non accolta.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    Individua i reati tributari rilevanti ai fini dell'esclusione del regime premiale, quando la violazione accertata comporta l'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo anche quando la contabilità formalmente regolare risulti sostanzialmente inattendibile. Nel caso concreto, l'utilizzo delle risultanze bancarie e dei parametri presuntivi è stato ritenuto legittimo.

  • Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Richiede che l'avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato. La firma è stata ritenuta valida perché risultava da una disposizione di servizio la delega conferita dal Direttore provinciale.

  • Cass. n. 26111/2015 e Cass. ord. n. 21800/2017

    la presunzione legale juris tantum può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria ... della provenienza e della destinazione dei singoli pagamenti

    Le movimentazioni bancarie possono fondare da sole la rettifica del reddito. Il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ogni accredito o prelievo, che l'operazione è stata già contabilizzata oppure che è estranea a operazioni imponibili, indicando soggetti coinvolti e causa concreta.

Massime di principio

  • Il regime di riduzione dei termini di accertamento non opera quando la violazione contestata presenta profili tali da imporre la denuncia di un reato tributario; la successiva archiviazione penale non elimina retroattivamente tale presupposto.
  • In presenza di indagini bancarie, contestazioni generiche o meri elenchi di causali non sono sufficienti: il contribuente deve fornire una prova documentale e analitica della provenienza, destinazione e natura non imponibile di ogni singola movimentazione.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se l'Amministrazione dimostra elementi di inattendibilità sostanziale.
  • La contestazione della firma dell'avviso non è fondata quando l'Amministrazione documenta una delega validamente conferita da un dirigente competente.
  • Quando l'avviso richiama adeguatamente il processo verbale di constatazione, indica le somme richieste e consente di comprendere i presupposti della pretesa, la motivazione è normalmente considerata sufficiente.

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