Sentenza n. 1436/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, relativa all’attivazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, pubblicata il 17 aprile 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha dedotto di avere attivato in favore del ricorrente la carta elettronica del docente il 20 gennaio 2026, depositando la relativa documentazione. Il ricorrente non ha contestato tali deduzioni né ha partecipato alla trattazione della causa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provata l’ottemperanza al giudicato sulla base della dichiarazione dell’Amministrazione, della documentazione prodotta e, in particolare, della nota del 16 giugno 2026, non smentite da allegazioni contrarie del ricorrente. Il Collegio ha valorizzato anche il principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, ravvisandosi eccezionali ragioni nella definizione amministrativa della controversia e nella mancanza di difese scritte del ricorrente successive alla costituzione dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il principio di non contestazione consente di valorizzare, ai fini della prova dell’adempimento, la dichiarazione e la documentazione dell’Amministrazione non specificamente contestate dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione da parte dell’Amministrazione di documentazione idonea a comprovare l’avvenuto adempimento del giudicato, non specificamente contestata dal ricorrente, può essere ritenuta sufficiente a provare l’esecuzione dell’obbligo conformativo, in applicazione del principio di non contestazione.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dimostra di avere integralmente adempiuto al giudicato e il ricorrente non formula contestazioni contrarie, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La definizione amministrativa della controversia e l’assenza di difese scritte del ricorrente successive alla costituzione dell’Amministrazione possono integrare eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
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