Ordinanza n. 20/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Comando del -OMISSIS- ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la fruizione di un periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per l’assistenza alla suocera, sig.ra -OMISSIS-; - del provvedimento del -OMISSIS-, con cui il medesimo Comando ha confermato il diniego a seguito di richiesta di riesame presentata dal militare; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nella parte in cui possa essere interpretato in senso ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche confermato in sede di riesame, della fruizione di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per l'assistenza a una familiare affine disabile grave
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comando militare ha respinto la richiesta di congedo straordinario per assistere la suocera affetta da disabilità in situazione di gravità, ritenendo già esaurito il limite massimo di due anni di congedo nell'arco della vita lavorativa. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. e dell'art. 42, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 151/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta. Secondo il ricorrente, l'espressione normativa secondo cui il congedo non può superare due anni "per ciascuna persona portatrice di handicap" impone di riferire il limite a ciascun familiare disabile assistito, e non al lavoratore nell'intero arco della vita lavorativa. L'Amministrazione ha sostenuto la tesi opposta, richiamando un orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la disposizione stabilirebbe un doppio limite: due anni complessivi per ciascuna persona disabile e, comunque, due anni massimi per il familiare lavoratore nell'arco della vita lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di rivalutare motivatamente l'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto prevalente, allo stato degli atti, l'interpretazione secondo cui il limite biennale deve essere riferito a ciascuna persona disabile che versi nella situazione di bisogno prevista dalla legge. Tale lettura è stata ritenuta più coerente con la ratio solidaristica del congedo straordinario, volto principalmente a garantire l'assistenza alla persona disabile, non a tutelare il lavoratore o il nucleo familiare in quanto tali. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice costituzionale, nonché un precedente conforme del TAR Puglia, rilevando che l'interpretazione restrittiva adottata dall'Amministrazione potrebbe lasciare una persona disabile priva di assistenza solo perché un altro familiare dello stesso nucleo ha già beneficiato del congedo. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 20 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Prevede il congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità grave.
art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa
Il Collegio ritiene preferibile riferire il limite di due anni a ciascuna persona disabile, ferma la non superabilità del limite nell'arco della vita lavorativa con riferimento alla medesima persona assistita.
art. 2 Cost.
Concorre a fondare un'interpretazione costituzionalmente orientata del congedo come strumento di tutela solidaristica della persona disabile.
art. 3 Cost.
Impone una lettura della disciplina coerente con la tutela sostanziale e non discriminatoria delle persone disabili.
art. 32 Cost.
Supporta la tutela dell'integrità psico-fisica della persona disabile mediante la garanzia dell'assistenza familiare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda ai fini del riesame amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE n. 2016/679
Giustifica la protezione dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Ai fini del congedo straordinario per l'assistenza a persone con disabilità grave, il limite complessivo di due anni previsto dall'art. 42, comma 5-bis, d.lgs. n. 151/2001 deve essere riferito a ciascuna persona disabile che si trovi nella situazione di bisogno tutelata dalla legge, non potendo l'esaurimento del congedo fruito per assistere un diverso familiare impedire ogni ulteriore assistenza a un'altra persona disabile.
- La disciplina del congedo straordinario deve essere interpretata alla luce della sua ratio solidaristica: il destinatario principale della tutela è la persona con disabilità grave, cui deve essere garantita l'assistenza familiare, e non il lavoratore o il nucleo familiare considerati autonomamente.
- Quando l'Amministrazione nega il congedo straordinario sulla base dell'asserito esaurimento del limite biennale, deve riesaminare la richiesta considerando la distinzione tra il periodo già fruito per assistere una persona disabile e quello richiesto per assistere una diversa persona disabile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2, 3 e 32 Cost.
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