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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 358 del 18/07/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 358 del 18 luglio 2025, relativa al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus né tutte le somme spettanti. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, richiamando la necessità di una nuova richiesta attraverso le procedure telematiche amministrative e i doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato civile. Ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare una nuova domanda attraverso la procedura telematica ministeriale e ad attendere, senza certezza sui tempi, la presa in carico amministrativa della posizione prima di ottenere l'esecuzione giudiziale. Tali adempimenti non trovano fondamento normativo e non possono essere imposti in nome dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza. Il Ministero è stato quindi assegnatario del termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti. È stato contestualmente nominato, per l'eventuale successiva inerzia, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con il compito di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme dovute e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetta, per l'attività eventualmente svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo utilizza per ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato civile e per nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine applicabile prima dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che il ricorrente ha dichiarato di avere atteso.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato e fissare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato civile di condanna al pagamento di somme alla presentazione di una nuova domanda mediante una procedura amministrativa o telematica non prevista dalla sentenza e dalla legge, né imporre al creditore un'attesa priva di tempi certi.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da esigere ulteriori adempimenti amministrativi privi di base normativa o da ritardare indefinitamente l'esecuzione di un credito riconosciuto da un giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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