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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di iscrizione nella white list provinciale, presentata il 15 gennaio 2025 e integrata il 23 gennaio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dall'art. 1, comma 52, della l. 190/2012 e dal d.P.C.m. 18 aprile 2013. Ha chiesto al giudice di ordinare alle amministrazioni di provvedere entro un termine congruo, con eventuale nomina di un commissario ad acta e ristoro dei danni in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per l'iscrizione, invitando l'impresa a fornire il proprio apporto partecipativo in vista dell'eventuale adozione di una misura preventiva. Successivamente, la Prefettura ha adottato nei confronti dell'impresa, per dodici mesi, misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Le amministrazioni resistenti hanno quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'adozione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 abbia ridefinito l'assetto degli interessi e reso certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia sulla domanda volta a ottenere un provvedimento espresso sull'iscrizione nella white list. L'impresa non avrebbe più potuto trarre utilità pratica dall'eventuale accoglimento dell'azione avverso il silenzio e, inoltre, non risultava impugnato il successivo provvedimento prefettizio. Non sono state esaminate nel merito la fondatezza dell'istanza di iscrizione né la legittimità delle misure collaborative. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento che rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio non conserva utilità pratica quando l'amministrazione adotta, nelle more del giudizio, un atto idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi controversi.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    L'adozione di misure di prevenzione collaborativa nei confronti dell'impresa costituisce il sopravvenuto provvedimento che, nel caso concreto, ha eliminato l'interesse alla decisione sull'istanza di iscrizione nella white list.

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    Costituisce la base normativa dell'elenco prefettizio degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • d.P.C.m. 18 aprile 2013

    Disciplina, secondo quanto richiamato nel provvedimento, la white list provinciale.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi e tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, anche se il provvedimento sopravvenuto non ha contenuto pienamente satisfattivo per il ricorrente.
  • Nel giudizio promosso per ottenere una pronuncia espressa su un'istanza di iscrizione nella white list, l'adozione nei confronti dell'impresa di misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 elimina l'utilità pratica della decisione sull'azione avverso il silenzio, rendendo il ricorso improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in relazione all'utilità concreta e attuale della pronuncia; quando tale utilità è definitivamente venuta meno, il giudice non procede all'esame della fondatezza dell'istanza originaria né della legittimità del provvedimento successivo non impugnato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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