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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26569/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di lavori di impiantistica elettrica eseguiti presso l'abitazione del committente. Il committente proponeva opposizione deducendo che l'opera presentava vizi e difetti, contestava la debenza delle somme richieste, eccepiva l'eccessività del corrispettivo anche per la presenza di materiali acquistati direttamente da lui e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni all'impianto e all'appartamento. Il tribunale respingeva l'opposizione, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., non provati i danni ulteriori e congrua la somma richiesta alla luce della CTU. In appello veniva ridotto l'importo dovuto, detraendo il costo dei materiali acquistati dal committente e confermando per il resto la debenza. In cassazione il committente articolava cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'onere della prova per avere la Corte d'appello detratto il costo dei materiali dal valore complessivo dell'impianto e non dall'importo azionato, con conseguente asserita inversione probatoria; 2) nullità della motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di tardività della denuncia dei vizi e decadenza dalla garanzia, sostenendo che i vizi occulti sarebbero emersi solo dalla perizia; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova delle opere effettivamente eseguite; 4) motivazione incomprensibile per non avere detratto la percentuale di ricarico sui materiali acquistati dal committente; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e motivazione apparente per non avere considerato, quale fatto non contestato, le ore lavorate e la somma corrisposta a un terzo che aveva prestato manodopera. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto, osservando che la detrazione del costo dei materiali acquistati dal committente non eccedeva i limiti della domanda, che la questione dell'onere probatorio era in gran parte nuova, che la decadenza per vizi era stata correttamente affermata perché il committente aveva ammesso di avere già mosso contestazioni prima della perizia e non aveva provato la tempestività della denuncia, e che le ulteriori doglianze introducevano questioni nuove o attinenti al merito non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo solo nei limiti della detrazione del costo dei materiali acquistati dal committente e aveva comunque condannato quest'ultimo al pagamento del residuo corrispettivo per l'opera eseguita. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non ha pronunciato oltre i limiti della domanda quando ha rideterminato il corrispettivo dovuto sulla base degli esiti istruttori, scorporando dal valore dell'opera il costo dei materiali acquistati dal committente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio o introduce una questione nuova non dedotta nei gradi di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non quando la ricostruzione del decisum è comunque intellegibile.

  • art. 1667 c.c.

    In tema di appalto, la garanzia per vizi è soggetta a denuncia tempestiva; il committente che eccepisca vizi deve provare la tempestività della denuncia, salvo che non dimostri una scoperta successiva di vizi occulti.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito; tuttavia la censura è inammissibile se la deduzione sull'onere probatorio è nuova o se il giudice ha fondato la decisione su prove già acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, ma la doglianza in cassazione sull'errata ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se non è stata specificamente coltivata nei gradi di merito o se si risolve in una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • In materia di appalto, la denuncia dei vizi deve essere tempestiva; se il committente afferma di avere già contestato le difformità prima della perizia ma non ne prova la data e il contenuto, può essere correttamente dichiarato decaduto dalla garanzia.
  • La scoperta dei vizi occulti rileva solo quando sia dimostrato che il committente abbia acquisito una conoscenza oggettiva della loro gravità e della loro derivazione dall'imperfetta esecuzione dell'opera; se invece risulta che i difetti erano già stati contestati, la perizia non vale a spostare in avanti il dies a quo.
  • In cassazione non sono scrutinabili questioni nuove né censure che sollecitino una rivalutazione del merito, salvo che la motivazione sia realmente apparente o incomprensibile.
  • La rideterminazione giudiziale del corrispettivo può tener conto dei materiali acquistati direttamente dal committente, purché il giudice non esorbiti dai limiti della domanda e il ragionamento decisorio resti coerente con gli esiti della consulenza tecnica e delle altre prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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