Sentenza n. 5255/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale Rep. QI/477/2025, Prot. QI/33052/2025 del 14/02/2025, del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma Capitale - Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, con cui è stata rigettata l’istanza di condono prot. 0/545419, sot. 0, del 09/12/2004 per l’unità abitativa in Roma, Municipio VI, Via Capracotta n. 22, int. 1, mq.78,00 di s.u.r. e mq. 40,00 di s.n.r. e una volumetria calcolata di mc 294,84, immobile censito al NCEU foglio 666 part. 2533, sub 2, notificata in data 04/03/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche previo accertamento dell''avvenuta formazione del silenzio assenso sulla predetta domanda di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un'unità abitativa di 294,84 mc, adottato considerando unitariamente quattro istanze riferite a un garage e a tre appartamenti dello stesso edificio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell'istanza di condono presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004, chiedendone l'annullamento e l'accertamento della formazione del silenzio-assenso. Con il primo motivo hanno dedotto la formazione del silenzio-assenso per il decorso di trentasei mesi dal pagamento dell'ultima rata degli oneri concessori, nonché la violazione della disciplina sul condono, degli artt. 20 e 21-nonies l. n. 241/1990, l'erroneità dei presupposti e la violazione dei principi di buon andamento e correttezza. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, hanno contestato il calcolo unitario della volumetria e il mancato riconoscimento dei presupposti per il condono, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto di presupposto, erronea rappresentazione dei fatti, grave violazione di legge e contraddittorietà. Hanno sostenuto che soltanto l'appartamento oggetto del giudizio e il garage erano stati condonati nel loro interesse, mentre le altre due istanze erano state presentate in nome e per conto dei figli, destinatarî sin dall'origine dei rispettivi appartamenti come prima casa; hanno inoltre evidenziato che gli immobili erano stati successivamente trasferiti ai figli con donazioni del 2013.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il calcolo unitario della volumetria, pari complessivamente a 1.299,48 mc, superiore al limite di 600 mc applicabile alle unità non adibite a prima casa e comunque superiore anche al limite di 900 mc riferibile all'ipotesi di prima casa. Secondo il Collegio, al momento della realizzazione dell'abuso l'intero edificio era di proprietà dei ricorrenti, che ne avevano curato l'edificazione e lo avevano successivamente frazionato in distinti appartamenti. La destinazione degli altri appartamenti ad abitazione principale dei figli e il rapporto di parentela non rilevano nei confronti dell'amministrazione, poiché non incidono sulla titolarità originaria dell'immobile; i successivi trasferimenti del 2013 sono posteriori alla realizzazione dell'abuso e alla presentazione delle domande. Il frazionamento delle domande non può essere utilizzato per eludere i limiti volumetrici del condono. Il Collegio ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso: aderendo alla concezione formale dell'istituto, ha affermato che il silenzio-assenso non può formarsi quando l'istanza sia radicalmente inconfigurabile rispetto al modello normativo, come nel caso di un abuso che superi i limiti volumetrici massimi previsti dalla legge. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, lett. b, l.r. n. 12/2004
699,48 mc in eccesso rispetto ai 600 previsti dalla legge
La disposizione è stata applicata per individuare il limite volumetrico massimo del condono, ritenuto superato considerando unitariamente le opere riferite all'intero edificio.
art. 6, comma 3, l.r. n. 12/2004
trentasei mesi dal versamento dell'ultima rata degli oneri concessori
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la formazione del silenzio-assenso, ma il TAR ha escluso che il meccanismo possa operare in presenza di un'istanza radicalmente non riconducibile al modello legale per superamento dei limiti volumetrici.
l. n. 326/2003
La disciplina statale del condono richiamata dai ricorrenti è stata considerata insieme alla normativa regionale applicabile; il superamento dei limiti volumetrici impedisce il riconoscimento del condono.
art. 20 l. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione al silenzio-assenso; il giudice ha escluso la formazione del titolo tacito per la radicale inconfigurabilità dell'istanza rispetto alla fattispecie legale.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in connessione con l'asserita formazione del titolo tacito; non è stato ritenuto applicabile in assenza di un titolo tacito validamente formatosi.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato con riguardo alla motivazione del diniego; il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente fondato sul superamento unitario dei limiti volumetrici.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione al preavviso di rigetto e alla valutazione delle osservazioni; le doglianze non hanno evidenziato illegittimità idonee a incidere sulla legittimità del diniego.
Massime di principio
- Ai fini del rispetto dei limiti volumetrici del condono edilizio, le opere abusivamente realizzate in un unico edificio devono essere considerate unitariamente quando, al momento della realizzazione dell'abuso, l'intero immobile apparteneva a un unico soggetto, anche se successivamente frazionato in più unità abitative e oggetto di domande separate.
- La destinazione di singole unità immobiliari ad abitazione principale di familiari del proprietario non incide sulla titolarità dell'immobile abusivo e non consente di eludere i limiti volumetrici mediante il frazionamento delle domande di condono.
- I successivi trasferimenti di proprietà delle unità immobiliari non possono incidere sulla valutazione della consistenza dell'abuso e dei limiti di condonabilità, se sono intervenuti dopo la realizzazione dell'abuso e dopo la presentazione delle istanze di condono.
- Secondo la concezione formale del silenzio-assenso, il decorso del termine procedimentale non determina la formazione del titolo tacito quando l'istanza sia radicalmente inconfigurabile rispetto al modello normativo, come accade per una domanda di condono relativa a opere che superino i limiti volumetrici massimi previsti dalla legge.
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