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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04041/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una tardiva domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta da due coniugi per ottenere il riconoscimento di un credito pari al valore di un immobile di loro proprietà, pignorato in esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti quali fideiussori di obbligazioni della società fallita verso banche, e poi venduto all'asta. La domanda fu dichiarata improcedibile dal Tribunale per intervenuta chiusura del fallimento; in appello la decisione fu confermata, ma la Corte distrettuale ritenne la domanda procedibile perché la chiusura non era ancora passata in giudicato, valorizzando però un giudicato esterno formatosi su una precedente identica domanda di insinuazione tardiva, già rigettata con sentenza definitiva. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali per omessa trattazione orale nonostante richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale; 2) violazione delle norme sul giudicato e sulla prova, sostenendo che il giudicato non fosse rilevabile d'ufficio perché non eccepito dal fallimento contumace e che il precedente rigetto fosse dipeso solo da difetto di prova delle fideiussioni, non da insussistenza del fatto costitutivo; 3) omessa pronuncia sul merito, assumendo che, escluso il giudicato, la Corte avrebbe dovuto decidere sulla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riportato né riprodotto gli atti processuali da cui risultava la richiesta di trattazione orale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., poiché la Corte d'appello si era conformata al consolidato orientamento secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; inoltre era pacifico che esistesse una precedente identica domanda di insinuazione tardiva, già rigettata con sentenza definitiva, con conseguente copertura del dedotto e del deducibile. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, perché la Corte territoriale aveva correttamente arrestato l'esame nel rito in presenza della pregiudiziale del giudicato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento non aveva svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso diritto alla trattazione orale; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia/trattazione; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma il motivo è respinto per carenza di specificità e, sul terzo motivo, perché la Corte poteva arrestarsi sulla questione pregiudiziale del giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro del primo motivo, ma il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare la rilevabilità del giudicato; la Corte ribadisce che il giudicato esterno è assimilato alla norma di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato; la Corte conferma la rilevabilità officiosa del giudicato esterno.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma senza esito favorevole; il giudicato esterno è comunque rilevabile d'ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte valorizza il giudicato esterno quale preclusione processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non lo ritiene ostativo alla rilevazione officiosa del giudicato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione; la censura viene ritenuta inammissibile.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione; la Corte considera corretta la decisione fondata sul giudicato.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata si è conformata a principi di legittimità consolidati senza che la ricorrente offrisse argomenti per mutarli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, perché la sentenza definitiva precedente opera come una regola di diritto che il giudice deve considerare anche in assenza di eccezione di parte.
  • L'efficacia del giudicato copre non solo quanto è stato espressamente dedotto e deciso, ma anche tutto ciò che era deducibile e costituiva antecedente logico, essenziale e necessario della decisione, con il solo limite delle questioni non proponibili prima del sorgere del relativo fatto giuridico.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando si contesta un vizio processuale senza riportare o riassumere gli atti processuali decisivi da cui risulterebbe il fatto denunciato.
  • Quando il giudice di merito definisce la controversia sulla base di una pregiudiziale di rito, non è tenuto a esaminare il merito della domanda se la preclusione processuale è correttamente ravvisata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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