Sentenza n. 1250/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa sospensione del Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza dell’11 luglio 2025 n. 52, prot. n. 1346, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B Complexities and perspectives of sport law. Autonomy and Heteronomy - presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - con il quale è stato dichiarato vincitore il Dott. Francesco Corda; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente e, in particolare, del D.D. del 12 dicembre 2024 n. 173, prot. n. 2281, recante il bando della procedura valutativa, per titoli e colloquio, per "l’attribuzione di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B Tipologia I (Responsabile scientifico: MICELI R.) della durata di 12 mesi per il settore scientifico-disciplinare GIUR-08/A, settore concorsuale 12/GIUR-08 - DIRITTO TRIBUTARIO relativo al seguente progetto di ricerca: Complexities and perspectives of sport law. Autonomy and Heteronomy presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; del D.D. del 24 aprile 2025 n. 39, prot. n. 790, di nomina della Commissione giudicatrice; del verbale n. 1 della riunione preliminare del 20 maggio 2025, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente ivi inclusa la stipula del contratto, il provvedimento di nomina e presa di servizio e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 gennaio 2021, D.R. 427/2021, prot. n. 11083 dell’11 febbraio 2021; per la condanna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza a dichiarare l’esclusione del candidato risultato vincitore dalla procedura ovvero alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca, con dichiarazione del candidato controinteressato quale vincitore, nonché gli atti presupposti, inclusi bando, nomina della commissione, verbali e relazione finale
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa al conferimento di un assegno di ricerca in materia di diritto tributario e sport law, conclusasi con l’attribuzione di 82 punti al candidato vincitore e di 63 punti al ricorrente. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di imparzialità e astensione, sostenendo che alcuni commissari avessero intrattenuto con il vincitore rapporti di collaborazione accademica, scientifica e professionale tali da determinarne l’incompatibilità. In secondo luogo, ha censurato la mancata effettuazione del sorteggio dei commissari, ritenendola lesiva dell’imparzialità della procedura. In terzo luogo, ha contestato la veridicità di due autodichiarazioni relative a pubblicazioni indicate come in corso di pubblicazione, chiedendo l’esclusione del vincitore ai sensi del d.P.R. 445/2000 e del bando. In quarto luogo, ha dedotto l’omessa predeterminazione di sub-criteri e sub-parametri, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, lo sviamento e la disparità di trattamento nella valutazione dei titoli e del colloquio. In particolare, ha lamentato la mancata o insufficiente valutazione dei propri diplomi, l’esiguità del divario attribuito nelle pubblicazioni e negli altri titoli nonostante la propria asserita superiorità quantitativa, nonché l’irragionevole attribuzione dei punteggi relativi alle lauree, alle pubblicazioni e agli incarichi. Ha inoltre prospettato la prova di resistenza, sostenendo che una rivalutazione avrebbe potuto condurre al superamento del candidato vincitore.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le ordinarie collaborazioni didattiche e scientifiche, la partecipazione a collegi di dottorato, a commissioni giudicatrici o a comitati editoriali e la pubblicazione in sedi scientifiche comuni non determinino di per sé l’obbligo di astensione o l’incompatibilità del commissario. È necessario un quid pluris, consistente nella prova di un sodalizio economico, professionale o lavorativo stabile e intenso, tale da far dubitare concretamente dell’obiettività della valutazione; tale prova non è stata fornita. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che la legge n. 240/2010 imponga il sorteggio dei commissari, rimettendo agli atenei la scelta di introdurlo nei propri regolamenti. Anche le indicazioni ANAC sul sorteggio hanno valore meramente orientativo e non vincolante; nel caso concreto il regolamento di Ateneo non imponeva tale modalità. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto non configurabile una falsa dichiarazione. Una delle pubblicazioni risultava effettivamente pubblicata; l’altra era stata accettata dalla rivista e si trovava in corso di pubblicazione al momento della dichiarazione, sebbene la successiva sospensione delle attività editoriali ne avesse impedito la pubblicazione. La qualificazione poteva al più risultare inesatta in relazione a fatti successivi, ma non integrava una rappresentazione ingannevole idonea a determinare la decadenza dai benefici. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza, poiché non era dimostrato che l’eventuale esclusione della pubblicazione avrebbe potuto colmare il divario complessivo di 19 punti. Quanto al quarto motivo, il TAR ha rilevato che i criteri erano stati predeterminati e articolati e che la Commissione aveva motivato discorsivamente il colloquio e numericamente la valutazione dei titoli. Nelle selezioni accademiche non è necessario un esame analitico di ogni singolo titolo né la predeterminazione di ulteriori sub-criteri quando i criteri stabiliti consentano di ricostruire l’iter valutativo. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire le valutazioni della Commissione con quelle del candidato, salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, errore o travisamento dei fatti. La contestazione dei punteggi era fondata prevalentemente su una comparazione quantitativa dei titoli e non dimostrava l’inattendibilità o l’illogicità delle valutazioni qualitative espresse dalla Commissione. Le lauree e i dottorati non potevano essere valutati anche sotto la voce dei diplomi, perché già oggetto di autonoma considerazione. L’attribuzione di 12 punti al vincitore per le pubblicazioni era plausibile alla luce dei criteri di originalità, innovatività, congruenza e rilevanza scientifica. Il divario complessivo, accentuato dal colloquio, escludeva comunque la dimostrazione di una concreta utilità delle censure. Le spese di lite sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità dell’amministrazione rileva nella composizione e nell’attività delle commissioni giudicatrici, ma la sua violazione deve essere dimostrata attraverso elementi concreti idonei a compromettere l’obiettività della valutazione.
art. 51 c.p.c.
La previsione generale sull’astensione non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere ogni ordinaria collaborazione accademica tra commissario e candidato; occorre un rapporto di intensità tale da far presumere la compromissione dell’imparzialità.
art. 6-bis l. 241/1990
La disciplina generale sul conflitto di interessi non comprende automaticamente tutte le forme fisiologiche di collaborazione scientifica presenti nell’ambiente universitario.
art. 1, comma 2, l. 240/2010
L’autonomia e la responsabilità degli atenei consentono di disciplinare la composizione delle commissioni, compresa l’eventuale introduzione del sorteggio, in assenza di un obbligo legislativo generale.
art. 9 d.P.R. 487/1994
Non impone, secondo la decisione, il sorteggio dei commissari nella procedura universitaria esaminata.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Le autodichiarazioni devono essere veritiere quanto agli stati, alle qualità e ai fatti direttamente conosciuti dal dichiarante; l’indicazione di una pubblicazione come in corso di pubblicazione non è falsa quando il lavoro sia stato accettato dalla rivista, anche se la pubblicazione non avvenga per eventi successivi.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La decadenza dai benefici presuppone una dichiarazione non veritiera rilevante; non opera quando la dichiarazione non integra una rappresentazione ingannevole e la qualificazione del titolo è solo successivamente incisa da fatti sopravvenuti.
art. 3 l. 241/1990
Nella selezione accademica la motivazione può risultare dalla combinazione di giudizi discorsivi per il colloquio e punteggi numerici per i titoli, quando i criteri siano predeterminati e l’iter valutativo sia ricostruibile.
artt. 22 e 24 l. 240/2010
La valutazione delle candidature per assegni di ricerca deve svolgersi secondo i criteri della procedura, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione in assenza di manifesta irragionevolezza o travisamento.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie, le ordinarie collaborazioni didattiche e scientifiche, la partecipazione a collegi di dottorato o ad altre commissioni e i rapporti editoriali comuni non determinano di per sé l’obbligo di astensione del commissario; è necessario dimostrare un rapporto ulteriore, stabile e intenso, di natura economica, professionale o lavorativa, idoneo a compromettere concretamente l’obiettività della valutazione.
- In assenza di una specifica previsione legislativa o regolamentare, il sorteggio dei componenti della commissione di una procedura selettiva universitaria non costituisce requisito indefettibile di legittimità. Le indicazioni di un’autorità di vigilanza che raccomandino il sorteggio, se prive di valore vincolante, non impongono all’ateneo di adottarlo.
- La decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera presuppone una falsità o una rappresentazione ingannevole riferibile al momento della dichiarazione. L’indicazione di un lavoro come in corso di pubblicazione non è falsa quando il lavoro sia stato accettato dalla rivista e la mancata pubblicazione dipenda da vicende successive o organizzative dell’editore.
- Nelle valutazioni comparative accademiche, la predeterminazione di criteri articolati e l’attribuzione di punteggi numerici possono costituire motivazione sufficiente, senza necessità di ulteriori sub-criteri o di una valutazione analitica di ogni titolo, purché sia ricostruibile l’iter logico della Commissione e non emergano manifesta illogicità, arbitrarietà, errore o travisamento dei fatti.
- Il giudice amministrativo non può sostituire alla valutazione qualitativa della commissione una diversa ponderazione dei titoli proposta dal candidato sulla base del loro numero o della loro quantità; il sindacato è ammesso solo quando la valutazione sia manifestamente irragionevole, arbitraria o contraddittoria con gli elementi obiettivamente emersi.
- Nei concorsi universitari la prova di resistenza richiede che il ricorrente dimostri concretamente che l’eliminazione del vizio dedotto potrebbe modificare l’esito della procedura; un divario significativo di punteggio, soprattutto quando rafforzato dall’esito del colloquio, rende insufficiente la prospettazione generica di una possibile prevalenza in caso di rinnovazione.
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