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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4244/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2022 che aveva revocato la pena sostitutiva di 248 ore di lavori di pubblica utilità, ripristinando la pena di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Il ricorrente deduceva: (1) nullità per mancata concessione del rinvio dell'udienza camerale del 28/06/2022 nonostante il difensore avesse depositato in tempo utile dichiarazione di adesione all'astensione professionale; (2) omissione di valutazione della nota della "Croce Verde" del 09/06/2022 che chiariva l'errore nel prospetto e attestava l'esecuzione integrale delle ore; (3) mancato scomputo, in ogni caso, delle ore effettivamente eseguite al momento del ripristino della pena originaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, in particolare per la violazione connessa alla celebrazione dell'udienza camerale nonostante la dichiarazione di adesione all'astensione del difensore depositata per tempo via PEC. Tale assenza del difensore in un'udienza a partecipazione necessaria ha determinato la nullità per mancata assistenza dell'imputato. Per l'accoglimento del primo motivo sono stati assorbiti i restanti motivi. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Arezzo.

Norme richiamate

  • art. 178, primo comma, lett. c), codice di procedura penale

    art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata assistenza del difensore, ove l'udienza sia a partecipazione necessaria del difensore, determina nullità assoluta. Nel caso concreto la celebrazione dell'udienza camerale nonostante la comunicazione di adesione all'astensione ha posto il vizio di nullità per carenza della tutela difensiva.

  • Codice di autoregolamentazione forense, art. 3, primo comma

    art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione

    La dichiarazione di adesione all'astensione deve essere effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti; se correttamente comunicata, il giudice deve valutare il rinvio e l'eventuale celebrazione comporta profili di nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 15232 del 30/10/2014 (PO in proc. Tibo, Rv. 263021)

    Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, PO in proc. Tibo, Rv. 263021

    Principio di diritto secondo cui la mancata concessione del rinvio dell'udienza camerale in presenza di valida dichiarazione di adesione all'astensione da parte del difensore determina nullità per mancata assistenza dell'imputato; la sentenza è richiamata come parametro interpretativo vincolante per i casi analoghi.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220092)

    Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092

    La Corte può accedere agli atti del fascicolo ove rilevato il vizio denunciato; il riferimento giustifica l'accertamento documentale della comunicazione PEC al Tribunale.

Massime di principio

  • Se il difensore comunica validamente, nei modi e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione forense, l'adesione all'astensione dalle udienze, il giudice deve valutare il rinvio; la celebrazione dell'udienza camerale necessaria in presenza di tale dichiarazione può integrare nullità assoluta per mancata assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Nelle udienze camerali a partecipazione necessaria del difensore l'assenza del difensore, se imputabile a una corretta e tempestiva dichiarazione di astensione, comporta l'annullamento del provvedimento adottato per violazione del diritto alla difesa, con conseguente rinvio per nuovo esame.
  • Quando la decisione di esecuzione si fonda su documentazione prodotta da enti esterni (es. prospetti ore), il giudice deve valutare eventuali rettifiche o chiarimenti forniti dall'ente e consentire l'istruttoria sufficiente; tuttavia, se sussiste una nullità processuale rilevante, il giudizio sul merito può restare assorbito dalla declaratoria di nullità.
  • Nel ripristinare una pena sostitutiva con la pena originaria il giudice dell'esecuzione, se procede al ripristino, deve comunque scomputare le eventuali prestazioni effettivamente eseguite riconosciute e provate, a meno che la pronuncia sia annullata per vizi procedurali che impongano un nuovo esame.
  • Per la tutela efficace, il difensore deve utilizzare mezzi tracciabili (PEC, depositi formali) per comunicare adesioni/assenze e conservare le ricevute; in caso di celebrazione dell'udienza nonostante la comunicazione, deve tempestivamente proporre impugnazione per far valere la nullità.

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