Cassazione Civile, Sentenza n. 19951/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno (n. 942/2019) che, in parziale riforma del giudice di prime cure, aveva rideterminato il risarcimento del danno dovuto ai controricorrenti per violazione delle distanze e difformità edilizie, fissandolo in €3.000 per ciascun anno dal 2000 fino all'esecuzione della sentenza penale n. 1528/2000 (che prevedeva, tra l'altro, la demolizione e la rimessione in pristino). Il ricorso per cassazione è stato proposto con cinque motivi. La Corte di Cassazione ha però rilevato in via preliminare la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, ed ha altresì considerato che il ricorso era stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (notificata in atti non provata), con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata produzione della sentenza impugnata munita della relata di notificazione e per decorso dei termini: il ricorso era stato notificato il 12/11/2019 mentre la pubblicazione della sentenza impugnata era avvenuta il 02/07/2019. Il P.G. aveva modificato le proprie conclusioni chiedendo l'improcedibilità. Sono state compensate le spese del grado di legittimità a carico del ricorrente, liquidate in €5.200 (di cui €200 per esborsi), oltre oneri di legge; è stata disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Renata Pepe. È stato inoltre dato atto della eventuale sussistenza dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 2 codice di procedura civile
La Corte ha applicato la norma che dispone l'improcedibilità del ricorso per cassazione quando non è prodotta la sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione; la mancata produzione non è sanata e determina l'improcedibilità.
art. 325 c.p.c.
art. 325 codice di procedura civile
È stato richiamato il termine di impugnazione di 60 giorni; in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata, il termine si computa dalla pubblicazione della sentenza stessa.
art. 444 c.p.p.
art. 444 codice di procedura penale
La sentenza penale 1528/2000, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata richiamata come termine finale per il computo del risarcimento annuale stabilito dalla Corte d'appello (demolizione e rimessione in pristino previste dalla pronuncia penale).
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha rilevato l'eventuale obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere corredato della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione: la mancata produzione è causa di improcedibilità.
- Se non è provata la notificazione della sentenza impugnata, il termine breve per la proposizione del ricorso si computa dalla pubblicazione della sentenza; se la notifica del ricorso è successiva a tale termine senza prova della notificazione, il ricorso è tardivo e improcedibile.
- La dichiarazione di avvenuta notificazione resa dalla parte non è idonea, di per sé, a supplire alla mancata produzione della relata; la prova formale della notificazione è necessaria.
- L'improcedibilità comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e può determinare l'obbligo di versare contributi unificati aggiuntivi quando i presupposti sono sussistenti.
- In situazioni simili, è opportuno conservare e produrre sempre copia della sentenza impugnata completa della relata di notifica e, se la notifica è tardiva rispetto alla pubblicazione, valutare la possibilità di produrre idonea prova della data di notificazione per evitare improcedibilità.
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