Cassazione Civile, Ordinanza n. 10326/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di un rapporto di finanziamento concesso a una società e notificato ai fideiussori della società medesima. I fideiussori proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità della fideiussione omnibus in quanto collegata a un'intesa anticoncorrenziale vietata. Il Tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. I fideiussori hanno quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato la deduzione di nullità come domanda autonoma e non come mera eccezione, con conseguente errata attrazione della controversia nella competenza specializzata. La banca ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza dell'esposizione e dei motivi.
La decisione
La Corte ha respinto sia le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla banca, ritenendo sufficientemente chiara l'esposizione dei fatti e dei motivi, sia il ricorso nel merito. Ha affermato che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa si estende alle controversie relative alla nullità di fideiussioni "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale solo quando la nullità sia fatta valere in via di azione; se invece è dedotta solo in via di eccezione, la competenza speciale non si radica, poiché il giudice conosce dell'intesa solo incidentalmente. Nel caso concreto, però, dalla trascrizione dell'atto di opposizione risultava proposta una domanda di accertamento della nullità, non una mera eccezione, sicché era corretta l'affermazione della competenza della sezione specializzata. Il ricorso è stato dunque rigettato, con previsione dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. n. 287/1990
Le controversie rientranti nell'ambito della disciplina antitrust possono attrarre la competenza della sezione specializzata in materia di impresa; tale attrazione opera anche per la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma solo se l'invalidità è fatta valere in via di azione e non come mera eccezione.
d.l. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012
La norma ha modificato il testo dell'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, rilevante ai fini dell'estensione della competenza specializzata alle controversie antitrust.
art. 366, comma 3, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di chiarezza dell'esposizione è stata respinta perché la ricostruzione dei fatti e dei motivi, nel complesso del ricorso, risultava sufficientemente intelligibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa, nelle controversie antitrust, si radica anche quando sia dedotta la nullità di una fideiussione collegata a un'intesa anticoncorrenziale, ma soltanto se tale nullità è proposta come domanda di accertamento e non come mera eccezione incidentale.
- Ai fini della competenza per materia, occorre guardare alla forma sostanziale della deduzione processuale: una domanda di nullità introduce un accertamento principale, mentre una eccezione di nullità comporta soltanto una cognizione incidentale e non determina la stessa attrazione di competenza.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per mera imperfezione dell'esposizione se, nel suo complesso, consente di individuare con sufficiente chiarezza fatti controversi, parti e motivi di censura.
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