Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13915/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, ovvero con concessione di una misura cautelare collegiale idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso - del comunicato del GSE del 28 gennaio 2026, pubblicato sul sito internet del GSE, avente ad oggetto: TRANSIZIONE 5.0, DAL 30 GENNAIO ABILITATE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA E COMPELETAMENTO PER LE DOMANDE TECNICAMENTE AMMISSIBILI (doc.n.1); - della successiva nota trasmessa alla ricorrente in data 29 gennaio 2026, avente ad oggetto Comunicazione di abilitazione alla gestione sulla Piattaforma Informatica del GSE della richiesta Tecnicamente Ammissibile di cui al Piano Transizione 5.0 (art.38 del decreto legge 2 marzo 2024), con la quale è stata comunicata la possibilità di accedere alla piattaforma informatica ai fini di completare le fasi c.d. di Conferma 20 e successivamente di Completamento (doc.n.2); - della comunicazione del GSE del 28 febbraio 2026, con la quale è stato comunicato alla ricorrente di poter procedere alla comunicazione di completamento di cui al decreto Transizione 5.0 (doc.n.3); - dell'indicazione sul portale telematico del GSE domanda annullata (doc.n.4); - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, ivi compreso un eventuale provvedimento espresso di annullamento della domanda, allo stato non comunicato alla ricorrente, nonché di eventuali elenchi e/o graduatorie dei soggetti che hanno partecipato e concluso l’iter procedimentale della misura TRANSIZIONE 5.0, allo stato non resi noti, nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente; - in parte qua, dell'art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce il termine del 28 febbraio 2026 per la comunicazione di completamento, senza coordinarlo con la procedura prevista dal comma 3 per l'ipotesi di indisponibilità delle risorse e, conseguentemente, dell’art. 12, comma 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 dello stesso articolo comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta; - con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a completare regolarmente l’iter della procedura TRANSIZIONE 5.0.

Giustizia amministrativa202604087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni e annullamento informatico della domanda relativa alla procedura Transizione 5.0, nonché, in parte qua, l’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per il credito d’imposta Transizione 5.0 e ricevuto comunicazione dell’esaurimento delle risorse. Dopo la sopravvenuta disponibilità di risorse, il GSE l’aveva abilitata ad accedere alla piattaforma per completare la procedura, ma la domanda risultava successivamente annullata. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 e dell’art. 38 del d.l. n. 19/2024, il difetto di competenza e di potere, la violazione del principio di legalità, del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il termine del 28 febbraio 2026 non potesse decorrere senza il previo svolgimento delle fasi intermedie. Con il secondo motivo sono state dedotte disparità di trattamento, violazione di uguaglianza e proporzionalità e lesione dell’affidamento rispetto alle imprese che avevano ottenuto la conferma della prenotazione prima del 6 novembre 2025. Con il terzo motivo è stata lamentata la lesione dell’affidamento derivante dalla comunicazione del GSE del 29 gennaio 2026 e la violazione dei principi di buona fede, trasparenza, imparzialità e buon andamento. Con il quarto motivo è stata contestata la legittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega, irragionevolezza e contraddittorietà, chiedendo in subordine di qualificare il termine del 28 febbraio 2026 come ordinatorio o decorrente solo dal perfezionamento della sequenza procedimentale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, qualificando il credito d’imposta Transizione 5.0 come finanziamento pubblico e rilevando che il GSE esercita, nella fase di prenotazione e verifica del beneficio, poteri caratterizzati anche da discrezionalità tecnica, distinti dalle attribuzioni dell’Agenzia delle entrate relative alla fruizione del credito. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Il termine per la comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026 è stato ritenuto essenziale e perentorio, sia per il tenore letterale dell’art. 12, comma 6, sia per la struttura e gli obiettivi della misura finanziata nell’ambito del PNRR. L’art. 12, comma 3, riguarda la nuova disponibilità di risorse derivante dallo scorrimento conseguente alla liberazione di risorse già stanziate, non la sopravvenuta disponibilità di nuove risorse; pertanto non imponeva il previo decorso di tutte le fasi intermedie nel caso concreto. L’annullamento della domanda non richiedeva una motivazione rafforzata, poiché derivava direttamente dal mancato invio della documentazione essenziale entro il termine perentorio. La disparità di trattamento non è stata ravvisata, mancando l’identità delle situazioni comparate; inoltre, la preparazione della documentazione entro il 28 febbraio era un adempimento noto o prevedibile per tutti gli aspiranti beneficiari. È stata esclusa anche la violazione della proporzionalità e del legittimo affidamento: la comunicazione del GSE non aveva modificato il termine già fissato dal decreto e, prima del definitivo riconoscimento del beneficio, l’impresa vantava soltanto un interesse legittimo pretensivo, non un’aspettativa qualificata alla conservazione dell’incentivo. Infine, il TAR ha ritenuto che l’art. 38, comma 17, del d.l. n. 19/2024 conferisse adeguata base normativa al decreto interministeriale anche per la fissazione dei termini di trasmissione della documentazione. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.l. 19/2024, convertito dalla l. 56/2024

    Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese [...] il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.

    La norma attribuisce al GSE poteri di controllo tecnico e sostanziale sui requisiti e sui presupposti del beneficio e demanda al decreto interministeriale la disciplina delle modalità attuative e dei termini di trasmissione della documentazione.

  • art. 38, comma 17, d.l. 19/2024

    le modalità attuative delle disposizioni [...] con particolare riguardo [...] al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio

    La delega comprende la fissazione dei termini per la trasmissione delle comunicazioni e della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del credito d’imposta; su tale base è legittimo il termine perentorio del 28 febbraio 2026.

  • art. 12, comma 3, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

    La disposizione riguarda la liberazione di risorse originariamente stanziate, ad esempio per rinunce, decadenze o riduzioni degli importi prenotati, e non la sopravvenuta disponibilità di nuove risorse; non impone quindi, in quest’ultima ipotesi, la ripetizione o il previo decorso di tutte le fasi intermedie.

  • art. 12, comma 6, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    in ogni caso entro il 28 febbraio 2026

    Il termine per la comunicazione di completamento è perentorio e non può essere posposto in ragione della sospensione della procedura dovuta all’indisponibilità delle risorse.

  • art. 12, comma 9, decreto interministeriale 24 luglio 2024

    il mancato invio delle comunicazioni e dei relativi allegati nei termini e nelle modalità previste dai commi 2 a 8 [...] comporta il mancato perfezionamento della procedura per il conseguimento del credito d’imposta

    Il mancato rispetto dei termini documentali impedisce il perfezionamento della procedura agevolativa.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La materia energetica e la natura di finanziamento pubblico della misura contribuiscono al radicamento della giurisdizione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non imponeva, nel caso concreto, una motivazione rafforzata dell’annullamento informatico, poiché l’esclusione derivava direttamente dal mancato assolvimento dell’onere documentale entro il termine perentorio.

Massime di principio

  • Il credito d’imposta riconosciuto nell’ambito di una misura pubblica di incentivazione energetica può integrare un finanziamento pubblico e, quando il GSE esercita verifiche sostanziali e valutazioni di natura tecnica sui requisiti del beneficio, le controversie relative alla fase procedimentale di riconoscimento appartengono alla giurisdizione amministrativa.
  • Quando una disciplina agevolativa finanziata nell’ambito del PNRR stabilisce che la comunicazione di completamento deve essere trasmessa “in ogni caso” entro una determinata data e collega al mancato invio il mancato perfezionamento della procedura, il termine ha natura perentoria e non è suscettibile di proroga per effetto della sospensione o del rallentamento della procedura causati dall’indisponibilità delle risorse.
  • La disposizione che disciplina la nuova disponibilità di risorse destinata allo scorrimento conseguente alla liberazione di stanziamenti già prenotati non si applica automaticamente alla sopravvenuta disponibilità di nuove risorse finanziarie; le due fattispecie possono essere trattate diversamente quando ciò sia necessario per preservare l’effetto utile e gli obiettivi della misura agevolativa.
  • L’aspirante beneficiario di un incentivo pubblico è gravato dall’onere di produrre tempestivamente tutti gli elementi necessari a dimostrare il perfezionamento della fattispecie agevolativa; le carenze documentali imputabili alla sua condotta ricadono nella sua sfera di autoresponsabilità e possono giustificare l’esclusione senza necessità di una motivazione rafforzata.
  • Prima del definitivo riconoscimento dell’incentivo e del positivo completamento delle verifiche amministrative e tecniche, il richiedente è titolare di un interesse legittimo pretensivo e non può invocare un legittimo affidamento qualificato alla conservazione del beneficio sulla base di comunicazioni operative che si limitino a consentire la prosecuzione della procedura.
  • La disparità di trattamento rispetto ad altri aspiranti beneficiari è configurabile solo in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di un trattamento irragionevolmente differenziato; inoltre, l’eventuale illegittimità commessa in altra situazione non rende illegittimo il trattamento conforme alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseImpianti da fonti rinnovabiliGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.