Sentenza n. 978/2026 - Genova, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, pronunciata nel ricorso R.G.R. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'adozione di una determinazione espressa sull'istanza di cittadinanza e mancato pagamento delle spese di lite della sentenza ottemperanda
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza di una precedente sentenza del TAR Liguria che aveva annullato il provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso sostenendo di avere annullato il precedente decreto di inammissibilità. Il Collegio ha rilevato che la sentenza ottemperanda aveva natura auto-esecutiva quanto all'annullamento dell'atto, ma non quanto al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre riqualificato parzialmente l'azione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., come azione avverso il silenzio, poiché l'Amministrazione non aveva adottato una determinazione espressa sulla domanda di cittadinanza, presentata il 24 gennaio 2020, nonostante fosse decorso il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 9-ter della l. n. 91/1992, applicabile ratione temporis.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso previa parziale riqualificazione. Ha ritenuto che la sentenza precedente non fosse suscettibile di ottemperanza per la parte relativa all'annullamento dell'atto, trattandosi di pronuncia auto-esecutiva, ma ha mantenuto la qualificazione in termini di ottemperanza per il mancato pagamento delle spese di lite. Contestualmente ha convertito parzialmente l'azione in azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e ha ordinato al Ministero dell'Interno di concludere con una determinazione espressa il procedimento sulla domanda di cittadinanza entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nonché di pagare entro lo stesso termine le spese liquidate nella sentenza ottemperanda. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'Interno, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per concludere il procedimento e provvedere al pagamento. L'Amministrazione è stata inoltre condannata a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non è esperibile per l'annullamento contenuto in una sentenza auto-esecutiva, salvo per gli aspetti non direttamente esecutivi, come il pagamento delle spese di lite.
art. 32, comma 2, c.p.a.
il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni
Consente al giudice di riqualificare parzialmente l'azione proposta e convertirla in azione avverso il silenzio quando ne ricorrano i requisiti formali e sostanziali.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Fondano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di ordinare all'Amministrazione di provvedere espressamente entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
art. 87 c.p.a.
Individua il rito camerale applicabile anche all'azione avverso il silenzio.
art. 9-ter l. 5 febbraio 1992, n. 91
Prevede, nel testo applicabile ratione temporis, il termine di quarantotto mesi per la conclusione del procedimento di cittadinanza; decorso tale termine, l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
Massime di principio
- Una sentenza amministrativa di annullamento avente natura auto-esecutiva non è suscettibile di ottemperanza per la parte demolitoria, mentre il giudizio di ottemperanza resta esperibile per gli obblighi ulteriori non direttamente eseguiti, come il pagamento delle spese di lite.
- Ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., il giudice può riqualificare e convertire parzialmente l'azione proposta in azione avverso il silenzio quando gli elementi sostanziali del ricorso evidenzino l'inerzia dell'Amministrazione e risultino rispettati i requisiti formali e sostanziali dell'azione convertita.
- Decorso il termine legislativamente previsto per la conclusione del procedimento di cittadinanza, l'Amministrazione deve adottare una determinazione espressa sull'istanza entro il termine fissato dal giudice; in caso di ulteriore inerzia, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'Amministrazione.
- Nel giudizio derivante dalla mancata esecuzione di una sentenza, il giudice può cumulare la tutela di ottemperanza relativa agli obblighi rimasti ineseguiti con la tutela avverso il silenzio relativa all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento.
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