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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7450/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Notarianni: unico motivo di ricorso per vizio di motivazione apparente e apodittica, censurando l'uso autoreferenziale di massime di Cassazione e la presunta contraddittorietà della valutazione circa il mancato riconoscimento fotografico delle persone offese. Giampà: quattro motivi principali: (1) omissione di valutazione e mancata decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per escutere il testimone Antonio Muraca; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto all'interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.; (3) errata valorizzazione e uso probatorio delle dichiarazioni del collaboratore Umberto Egidio Muraca, non adeguatamente spiegato; (4) motivazione manifestamente illogica circa la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" basata su fatti inesistenti o travisati (es.: la presunta presentazione come "sorella di Francesco Giampà" e il riferimento all'intervento del fratello per il pagamento del casco). Arcieri: tre motivi collegati, tutti diretti a contestare la riforma dell'assoluzione di primo grado per carenza di "motivazione rafforzata": (1) radicale carenza motivazionale nel ribaltamento dell'assoluzione; (2) contraddittorietà e travisamento probatorio nella valutazione delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia (Muraca, R. Cappello, G. Cappello); (3) errata applicazione dei criteri sul concorso di persone nel reato e sulla prova indiziaria, sostenendo che l'intervento dell'Arcieri era di solidarietà verso la vittima e volto a ridurre/prevenire l'estorsione, non a favorire gli estortori.

La decisione

Notarianni: ricorso dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. e, per profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità, condanna al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende. Motivazione della Corte: non v'è vizio nel ritenere che le persone offese conoscessero l'imputato di persona (sconto praticato da De Sarro), per cui il mancato riconoscimento fotografico non esclude l'effetto intimidatorio. Giampà: ricorso accolto in parte; annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Vanessa Giampà e rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Motivazione della Corte di cassazione: l'appello è stato frainteso dall'organo di merito (la Corte d'appello ha omesso di decidere sulla richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. e non ha valutato la versione alternativa fornita in interrogatorio di garanzia né spiegato l'uso probatorio delle dichiarazioni del collaboratore Muraca). Arcieri: ricorso respinto; condanna al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Motivazione: la Corte d'appello ha fornito motivazione rafforzata adeguata, ha indicato le ragioni per ritenere non plausibile la soluzione assolutoria (ha evidenziato elementi che depongono per una finalità non esclusivamente solidaristica dell'intervento dell'Arcieri e la sua funzione di intermediario che agevolò la prosecuzione dell'estorsione). Ulteriore statuizione: rigetto della richiesta di rimborso spese di rappresentanza/ difesa avanzata dalla parte civile Comune di Lamezia Terme, in quanto la parte civile non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza (riferimento alla sentenza Sez. U Gambacurta).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    criterio di impugnazione per vizio di motivazione; la Cassazione ha applicato tale lett. e) per valutare la logicità, completezza e coerenza della motivazione delle decisioni impugnate

  • art. 603 c.p.p. (rinnovazione istruttoria in appello)

    prevede la possibilità di integrazione probatoria in appello quando il giudice la ritenga assolutamente necessaria; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha frainteso la richiesta di rinnovazione della Giampà e ha omesso di decidere sulla stessa

  • art. 415-bis c.p.p. (interrogatorio di garanzia dell'indagato/collaborante)

    le dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia costituiscono prova da valutare; la Corte ha ritenuto che la versione alternativa fornita in interrogatorio dalla Giampà non sia stata considerata correttamente dal giudice d'appello

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; utilizzata per condannare Notarianni e Arcieri al pagamento delle spese processuali

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    norma sostanziale che definisce il reato di estorsione; la pronuncia valuta se erano sussistenti gli elementi del reato e delle aggravanti (metodo mafioso, ecc.)

  • art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    usato per valutare la responsabilità dell'intermediario: la giurisprudenza richiede la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito, salvo esclusione se l'intervento è esclusivamente nell'interesse della vittima per motivi di solidarietà

  • artt. 125, 533, 546 c.p.p. (valutazione della prova e comparazione delle dichiarazioni)

    richiamati nei motivi di ricorso relativi al travisamento o alla contraddittorietà nella valutazione dei collaboratori di giustizia; la Corte ha valutato la congruenza della motivazione di merito rispetto a tali declaratorie probatorie

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    specificazione procedurale sulla rinnovazione istruttoria in appello contro sentenza pronunciata in abbreviato; la Corte ha sottolineato che la richiesta poteva essere legittima e assolutamente necessaria

  • Sez. U, sentenze di riferimento (es. Patalano, Dasgupta; Gambacurta)

    giurisprudenza di legittimità richiamata: regole sulla motivazione rafforzata per overturning di assoluzioni, sul valore e condizioni della prova collaborativa e sulla condanna della parte civile alle spese in cassazione se non intervenuta in udienza

Massime di principio

  • In appello contro sentenza emessa con rito abbreviato, la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è ammissibile quando è "assolutamente necessaria"; il giudice d'appello deve motivare espressamente sull'eventuale accoglimento o rigetto.
  • La mancata decisione o la omissione di un esame richiesto e rilevante (es.: escussione di un testimone decisivo) costituisce vizio motivazionale che può portare all'annullamento della sentenza di merito e al rinvio.
  • Per riformare un'assoluzione in appello è necessaria una "motivazione rafforzata": il giudice d'appello deve indicare le linee del diverso ragionamento probatorio e confutare i punti centrali della motivazione assolutoria, mostrando una forza persuasiva superiore che faccia venir meno ogni ragionevole dubbio.
  • L'intermediario in vicende di estorsione può essere ritenuto responsabile se emerge la coscienza e volontà di agevolare la pretesa illecita; è escluso il concorso solo se l'intervento è chiaramente nell'esclusivo interesse della vittima e motivato da solidarietà umana.
  • La non identificazione fotografica non esclude necessariamente la riconoscibilità o l'effetto intimidatorio: la valutazione complessiva può considerare elementi comportamentali e dichiarazioni che provino la conoscenza personale che produce l'effetto intimidatorio.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere adeguatamente raccordate e motivate dal giudice di merito: la semplice trasposizione o valorizzazione senza spiegazione del rapporto probatorio può essere censurata in Cassazione.
  • La parte civile che pretende il rimborso delle spese nel giudizio di Cassazione deve partecipare alla discussione in pubblica udienza; la mera produzione di memoria e nota spese in cancelleria non basta (orientamento Gambacurta).

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