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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 1178 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposta registro - Atti e contratti - Atto costitutivo di pegno su partecipazione - Tassazione proporzionale - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l’atto costitutivo del pegno sulla partecipazione è un atto unitario e inscindibile. La descrizione del debito garantito è funzionale alla costituzione della garanzia e non costituisce una disposizione autonoma. Pertanto, essa non può essere tassata separatamente con imposta di registro in misura proporzionale. Non sussiste, quindi, la pretesa di tassazione proporzionale autonoma.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto costitutivo di pegno su una partecipazione. Si discuteva se la descrizione del debito garantito dal pegno costituisse una disposizione autonoma, separabile dall’atto di costituzione della garanzia e quindi assoggettabile a un’ulteriore tassazione proporzionale.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta di registro sugli atti e contratti

    La tassazione deve riferirsi alle disposizioni effettivamente autonome contenute nell’atto. Quando più elementi sono strettamente collegati e costituiscono un’unica operazione negoziale, non è consentito considerarli separatamente ai fini dell’imposizione.

  • Disciplina civilistica del pegno

    L’indicazione del debito garantito costituisce un elemento funzionale e integrante della garanzia pignoratizia. Essa non rappresenta, di per sé, un negozio autonomo distinto dalla costituzione del pegno.

Massime di principio

  • Per determinare l’imposta di registro occorre verificare la reale autonomia giuridica delle disposizioni contenute nell’atto, non limitarsi a conteggiare separatamente ogni clausola o indicazione.
  • Gli elementi descrittivi o funzionali necessari a individuare l’obbligazione garantita da una garanzia reale, come il pegno, non sono normalmente autonomamente tassabili se non costituiscono un distinto negozio giuridico.
  • Quando l’atto realizza un’unica operazione negoziale inscindibile, la tassazione proporzionale separata di una sua componente può essere esclusa.
  • La mera descrizione del debito garantito non equivale alla costituzione di un’ulteriore obbligazione autonoma o di un distinto trasferimento patrimoniale.

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