Cassazione Penale, Sentenza n. 22025/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'imputato aveva tempestivamente chiesto il beneficio in appello e la pena inflitta dalla Corte territoriale (1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre a euro 2.400 di multa, per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) risultava in astratto compatibile con il riconoscimento della sospensione, inoltre l'imputato era incensurato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, rinviando alla Corte di appello di Salerno per un nuovo esame sul punto. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Restano dunque confermati il giudizio di responsabilità e la pena, salvo la nuova decisione sulla concessione della sospensione condizionale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte territoriale ha inflitto una pena (1 anno e 4 mesi e multa) in base a questa disposizione, pena poi valutata ai fini della riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale.
art. 624 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale: nonostante l'annullamento limitato al riconoscimento del beneficio, la condanna materiale resta irrevocabile ai sensi del richiamato articolo (come evincibile dalla decisione).
Massime di principio
- Se l'imputato chiede tempestivamente la sospensione condizionale della pena e la pena definitiva risulta inferiore al limite legale per il beneficio, il giudice deve espressamente pronunciarsi sulla richiesta; l'omessa pronuncia configura vizio procedurale reclamabile in cassazione.
- La Corte di Cassazione può annullare e rinviare la pronuncia al giudice di merito quando è necessario un nuovo esame sulla riconoscibilità di benefici della pena, anziché concedere direttamente il beneficio, se la valutazione richiede accertamenti di fatto o discrezionali.
- L'essere 'incensurato' (assenza di precedenti) è un elemento rilevante ai fini della concessione della sospensione condizionale e può rafforzare la posizione dell'imputato in sede di riesame.
- L'annullamento limitato al riconoscimento di un beneficio non equivale a revoca dell'accertamento di responsabilità: la pronuncia di condanna può rimanere irrevocabile per gli altri effetti, salvo quanto diversamente disposto dalla sentenza di rinvio.
- È prassi utile e necessaria, per il ricorrente che vuole il beneficio, formulare chiaramente e ripetutamente la domanda in grado e nelle conclusioni di ciascun grado di giudizio per evitare omissioni motivazionali.
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