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Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 479/2025, nel giudizio recante n. RG 10639/2024, pubblicata in data 22.01.2025.

Giustizia amministrativa202504459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 479/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata al Ministero il 30 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione, presupposto per promuovere l'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, lasciando comunque all'Amministrazione il potere di adempiere spontaneamente fino all'effettivo intervento commissariale.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando riconosce nei confronti di una pubblica amministrazione il diritto a una prestazione o a un'utilità concreta, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di ordinare all'Amministrazione l'adempimento quando non risulti l'esecuzione spontanea.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato fino all'effettivo insediamento del commissario.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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