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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01026/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che dichiarava inammissibile il riesame proposto avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. il 16/07/2025 (per il reato di cui all'art. 648 c.p., ricettazione). La difesa censura la decisione sostenendo che, alla luce della Direttiva UE 2016/680 e del d.lgs. 18/05/2018 n.51 (art.3), la convalida del GIP attiene al controllo preventivo sulle modalità di accesso ai dati sensibili e delimita il perimetro di acquisizione, mentre i presupposti del sequestro probatorio resterebbero atto esclusivo del P.M.; perciò la difesa riteneva errato che si dovesse impugnare la convalida e non il decreto del P.M. Si rileva inoltre che un precedente decreto di sequestro (28/05/2025) era stato annullato dal tribunale del riesame il 19/06/2025.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il decreto di sequestro urgente del P.M. non sia impugnabile davanti al giudice del riesame, richiamando la costante giurisprudenza (Sez. 3, n. 5770/2014) e l'interpretazione degli artt. 321 comma 3‑bis, 322 e 322‑bis c.p.p.: il decreto del P.M. ha natura provvisoria e non è ricompreso nell'elencazione degli atti impugnabili; l'atto rilevante per il controllo è l'ordinanza/ provvedimento del giudice (convalida o successivo decreto giudiziale) che costituisce titolo legittimante del vincolo reale. La Corte ha escluso che la richiamata Direttiva UE modifichi la non impugnabilità del decreto del P.M. e, per tali ragioni, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Direttiva (UE) 2016/680

    «norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica»

    Invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di un controllo giudiziale preventivo sulle modalità di accesso ai dati. La Corte ha ritenuto che la direttiva e la normativa di recepimento non incidano sulla regola sostanziale secondo cui il decreto urgente del P.M. non è impugnabile.

  • D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (attuazione Dir. UE 2016/680), art. 3

    richiede che il giudice intervenga in via preventiva con una pronuncia di carattere autorizzatorio

    Secondo il ricorrente giustifica la necessità di impugnare la convalida giudiziale; la Corte riconosce l'obbligo di controllo giudiziale sulle modalità di trattamento dei dati, ma non ne ricava la modificazione della regola processuale che esclude l'impugnabilità del decreto del P.M.

  • Art. 309 comma 9 c.p.p.

    Citato dal ricorrente come norma violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte rispetto a questo comma, che resta invocato nella critica sulla mancata sindacabilità del decreto del P.M.

  • Art. 321 comma 3‑bis c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il decreto del P.M. adottato d'urgenza ha carattere provvisorio e non è impugnabile dinanzi al giudice del riesame; il controllo rilevante è quello esercitato dal giudice con la convalida o con il successivo provvedimento giudiziale.

  • Art. 322 c.p.p.

    La Corte osserva che l'elencazione degli atti impugnabili riguarda i provvedimenti del giudice e non include il decreto del P.M.; tali disposizioni definiscono la tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • Art. 322‑bis c.p.p.

    Interpretato nel senso che il termine "ordinanza" si riferisce ai provvedimenti giudiziali; l'appello è ammesso solo nei confronti di ordinanze giudiziali previste dalla norma, non contro i decreti del P.M.

  • Art. 648 c.p. (ricettazione)

    Norma sostanziale del reato per cui è stato disposto il sequestro probatorio; contestazione originaria fatta dal P.M.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014 (Brancalente)

    Principio richiamato dalla Corte: il decreto del P.M. ha natura provvisoria destinata a caducare in caso di mancata convalida, e in caso di convalida è sostituito dall'autonomo decreto giudiziale che costituisce il titolo del vincolo; ciò giustifica la non impugnabilità del decreto del P.M.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro urgente adottato dal P.M. ha natura provvisoria e, secondo la giurisprudenza consolidata, non è impugnabile davanti al giudice del riesame: l'impugnazione va diretta contro l'ordinanza/ provvedimento del giudice (convalida o decreto giudiziale) che forma il titolo del vincolo reale.
  • La presenza di una convalida del GIP trasforma l'atto rilevante per il sindacato difensivo: se è intervenuta la convalida, la difesa deve impugnare la convalida o il successivo decreto giudiziale, non il mero decreto del P.M.
  • La Direttiva UE 2016/680 e il d.lgs. n.51/2018 impongono controlli giudiziali sulle modalità di accesso e trattamento dei dati sensibili, ma non sostituiscono né eliminano la regola processuale secondo cui il decreto urgente del P.M. non è nell'elenco degli atti impugnabili; la loro rilevanza è principalmente sul perimetro e le modalità di acquisizione dei dati.
  • Se in precedenza un decreto di sequestro è stato annullato, ciò non impedisce al P.M. di adottare un nuovo decreto motivato su diverso presupposto di reato; tuttavia ogni nuovo atto può essere sindacato nei modi corretti (ossia impugnando l'atto giudiziale rilevante).
  • In casi che coinvolgono dispositivi informatici e dati personali, la difesa deve valutare contestualmente la possibilità di proporre rimedi diretti a limitare il perimetro di acquisizione dei dati (es. sindacare modalità e contenuti dell'accesso) oltre che impugnare gli atti giudiziali impugnabili.
  • Per limitare il rischio di inammissibilità, la strategia difensiva deve individuare tempestivamente l'atto giudiziale corretto da impugnare (convalida o decreto giudiziale) e, se necessario, eccepire contestualmente vizi procedurali legati al trattamento dei dati sensibili secondo la normativa di settore.

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