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Sentenza

Sentenza n. 4630/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il provvedimento del 15 gennaio 2025, con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l’annotazione del ricorrente nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n.50 del 2016; 2) ogni altro atto preordinato, connesso e collegato, ove lesivo della posizione e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202504009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici per intervenuta risoluzione contrattuale per grave inadempimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, designata quale consorziata esecutrice di un appalto di lavori pubblici, ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. Ha dedotto la violazione della disciplina sul Casellario informatico e del relativo regolamento ANAC, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La ricorrente ha inoltre contestato il ritardo nell’avvio e nella conclusione del procedimento e la violazione del contraddittorio procedimentale. Nel merito, ha sostenuto che la risoluzione contrattuale fosse riconducibile a ritardi e omissioni della stazione appaltante, tra cui l’incompletezza del progetto esecutivo, il tardivo rilascio dell’autorizzazione sismica e il ritardo nel pagamento dell’anticipazione contrattuale, tali da escludere la propria imputabilità per il mancato completamento dei lavori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguato il termine di trenta giorni assegnato per le deduzioni e, quindi, garantita la partecipazione procedimentale. Quanto ai termini, ha affermato che il termine di 180 giorni per la conclusione della fase istruttoria del procedimento di annotazione, cumulato con i 90 giorni della fase preistruttoria, è perentorio, mentre il termine per la segnalazione e gli altri termini endoprocedimentali sono ordinatori. Nel caso concreto, tra la segnalazione del 15 luglio 2024 e l’annotazione del 15 gennaio 2025 sono trascorsi 136 giorni, entro il termine complessivo di 270 giorni, sicché non vi è stata violazione dei termini. Il Collegio ha poi chiarito che la risoluzione contrattuale per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica di annotazione e che l’utilità della relativa notizia è, in linea generale, in re ipsa. Pertanto, ANAC può motivare l’annotazione in forma attenuata, limitandosi ad accertare l’effettiva esistenza della risoluzione e la non manifesta infondatezza della segnalazione, senza sostituirsi al giudice civile nell’accertamento dell’effettiva imputabilità dell’inadempimento o della legittimità sostanziale della risoluzione. L’intervento di ANAC può assumere rilievo più penetrante soltanto quando la risoluzione o la segnalazione siano manifestamente infondate o abnormi, ossia affette da vizi gravi, immediatamente percepibili e documentati, tali da rendere evidente l’irragionevolezza o la sproporzione dell’operato della stazione appaltante. Nel caso concreto, tali presupposti non ricorrevano: la società non negava la prolungata sospensione dei lavori e le proprie contestazioni richiedevano accertamenti complessi sull’imputabilità dei ritardi, non riconducibili a una questione immediatamente risolutiva. Le allegazioni sull’incompletezza progettuale e sui ritardi della stazione appaltante non dimostravano, in modo immediato e documentale, l’abnormità della risoluzione o dell’annotazione. ANAC era comunque tenuta a rappresentare nell’annotazione, almeno sinteticamente, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall’impresa e l’eventuale contenzioso, così da fornire alle stazioni appaltanti un’informazione completa e imparziale. Il giudice ha ritenuto tale obbligo rispettato e ha escluso carenze istruttorie o motivazionali. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

    gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80

    La disposizione fonda il potere di ANAC di gestire il Casellario e di annotarvi le informazioni utili, comprese quelle concernenti gravi illeciti professionali e risoluzioni contrattuali.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016

    La rilevanza delle informazioni annotate ai fini della valutazione dei gravi illeciti professionali è inversamente proporzionale alla loro risalenza; la norma concorre a giustificare la perentorietà del termine di conclusione del procedimento di annotazione.

  • art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    È la disposizione richiamata per la risoluzione del contratto d’appalto, la cui esistenza costituisce il presupposto fattuale dell’annotazione.

  • art. 8, comma 2, lett. a), Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico, delibera n. 861/2019, come modificato dalla delibera n. 721/2020

    provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio

    Individua tra le informazioni annotabili i provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

  • art. 17 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Il termine di 180 giorni per la conclusione della fase istruttoria è perentorio, in combinazione con il termine di 90 giorni della fase preistruttoria, per un termine complessivo di 270 giorni.

  • art. 16 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Consente la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni, purché vi sia stata la comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 12 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Il termine relativo alla fase preistruttoria concorre, insieme a quello dell’art. 17, alla durata complessiva del procedimento, ma non è qualificato come perentorio autonomamente.

  • art. 18 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Per le risoluzioni contrattuali, l’annotazione può essere motivata dando conto della non manifesta infondatezza della notizia segnalata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’annotazione è valutato in rapporto alla natura del potere esercitato e può essere assolto in forma attenuata per le risoluzioni contrattuali non manifestamente infondate.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    pertinenti all'oggetto del procedimento

    ANAC deve valutare memorie e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento di annotazione, ma non è tenuta a risolvere questioni di imputabilità dell’inadempimento estranee alla propria competenza.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione alla necessità di evitare che il procedimento di annotazione si protragga indefinitamente e alla rilevanza dei termini di conclusione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, il termine complessivo di 270 giorni, risultante dalla combinazione dei 90 giorni della fase preistruttoria e dei 180 giorni della fase istruttoria, è perentorio; il termine per la segnalazione e gli altri termini endoprocedimentali sono invece ordinatori, salvo diversa previsione.
  • La risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica di annotazione nel Casellario informatico e, poiché l’utilità della notizia è legislativamente predeterminata, l’annotazione può essere assistita da una motivazione attenuata, basata sull’accertamento dell’esistenza della risoluzione e sulla non manifesta infondatezza della segnalazione.
  • ANAC, nell’annotare una risoluzione contrattuale, non può sostituirsi al giudice civile nell’accertare la legittimità sostanziale della risoluzione, l’imputabilità dell’inadempimento o le responsabilità contrattuali delle parti; deve invece verificare che la risoluzione sia adeguatamente motivata quanto agli addebiti e che la condotta della stazione appaltante non presenti profili manifestamente incoerenti o abnormi.
  • L’archiviazione della segnalazione è necessaria quando la risoluzione contrattuale sia manifestamente infondata o abnorme, vale a dire quando una questione di fatto o di diritto, immediatamente percepibile dagli atti e dotata di particolare forza persuasiva, renda evidente l’irragionevolezza o la sproporzione dell’operato della stazione appaltante.
  • L’annotazione deve rappresentare in modo completo e imparziale la vicenda, dando sinteticamente conto delle contestazioni e della diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall’operatore economico; tale obbligo non impone ad ANAC di definire il merito della controversia contrattuale.
  • Le memorie e i documenti prodotti nel procedimento devono essere valutati da ANAC nei limiti della loro pertinenza all’oggetto dell’annotazione; l’operatore economico non può imporre all’Autorità, mediante contestazioni complesse sull’esecuzione del contratto, di svolgere un accertamento riservato al giudice civile.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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