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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta ter), n. 21283, pubblicata il 27 novembre 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso del RTI contro l’aggiudicazione del lotto 25 di un accordo quadro per interventi e manutenzione dei sistemi ferroviari ERTMS e di comando, controllo e segnalamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (RTI concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

RFI ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso del RTI contro l’aggiudicazione del lotto 25. L’appellante ha dedotto: violazione dell’art. 34 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia e difetto di motivazione quanto all’ammissibilità del ricorso e all’annullamento dell’aggiudicazione; violazione degli artt. 40 e 2 c.p.a. e difetto di motivazione per non avere il TAR accolto l’eccezione di genericità del ricorso; erroneità del rigetto dell’eccezione di tardività, essendo stata impugnata un’aggiudicazione disposta nel novembre 2022. Il RTI appellato ha sostenuto la permanenza della propria legittimazione e del proprio interesse, affermando di avere diritto, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 9, all’assegnazione di un nuovo lotto di valore immediatamente inferiore all’ultimo lotto aggiudicatogli, individuato nel lotto 25, e ha evidenziato l’interesse alla decisione anche ai fini risarcitori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado non per esaminare nel merito i singoli motivi dedotti, ma perché è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso originario. La Sezione ha rilevato che, con una precedente sentenza del 21 ottobre 2025, aveva accolto gli appelli relativi alla sentenza che aveva annullato le aggiudicazioni dei lotti 9 e 10, respingendo il ricorso di primo grado e riconoscendo la legittimità delle aggiudicazioni dei medesimi lotti in favore del RTI. Di conseguenza, il RTI ha conservato l’aggiudicazione del lotto 9, di maggior valore, raggiungendo il numero massimo di aggiudicazioni consentite dal vincolo di gara. Sono così venuti meno i presupposti dell’originario interesse a ottenere lo scorrimento e l’aggiudicazione del lotto 25, nonché la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e la pluralità dei contenziosi.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione all’ammissibilità della domanda e ai limiti della pronuncia del giudice; la sentenza non ne svolge un esame nel merito, poiché dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante per denunciare omessa pronuncia; la censura non è esaminata nel merito a seguito della sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario.

  • artt. 40 e 2 c.p.a.

    Richiamati dall’appellante in relazione alla genericità del ricorso e ai principi del processo amministrativo; la decisione non definisce tali questioni, essendo assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza di discussione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta modificazione della situazione giuridica derivante da una decisione intervenuta in altro giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse quando elimina il presupposto concreto e attuale della domanda proposta.
  • In una procedura di gara articolata in più lotti, l’interesse del concorrente a ottenere lo scorrimento e l’aggiudicazione di un ulteriore lotto viene meno se, per effetto di una successiva decisione giudiziale, conserva l’aggiudicazione di un lotto di maggior valore e raggiunge il numero massimo di aggiudicazioni consentito dalla lex specialis.
  • L’interesse risarcitorio genericamente prospettato dalla parte non impedisce la declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento quando il testo della decisione non individua una distinta e concretamente azionata domanda risarcitoria ancora suscettibile di decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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