Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15958/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Penale, all’esito del procedimento R.G. n. -OMISSIS-. Nonché per la fissazione - ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della somma di denaro dovuta per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell'esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202513085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni civili contenute nella sentenza della Corte di Cassazione penale, relative alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver riassunto davanti al TAR Lazio la parte del giudizio dichiarata di competenza dal TAR Sicilia, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza della Corte di Cassazione penale e la nomina di un commissario ad acta, deducendo che il Ministero non aveva pagato gli importi riconosciuti nel giudizio penale. La Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dell'imputato e disposto a carico di quest'ultimo, non del Ministero, la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.800 per ciascuna, oltre accessori. La ricorrente chiedeva di estendere l'esecuzione al Ministero quale responsabile civile. Non era stata impugnata, né con appello né con regolamento di competenza, la precedente statuizione del TAR Sicilia che aveva declinato la propria competenza sulla domanda di ottemperanza relativa alle statuizioni della Cassazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, ha rilevato che la declinatoria di competenza pronunciata dal TAR Sicilia non era stata contestata con i rimedi previsti e non poteva essere sindacata in questo giudizio. Nel merito della domanda di ottemperanza, ha osservato che il dispositivo della sentenza della Cassazione poneva l'obbligo di rifusione delle spese esclusivamente a carico dell'imputato e che la sentenza non menzionava il Ministero, né nell'epigrafe, né nella motivazione, né nel dispositivo, né richiamava le statuizioni civili della Corte d'appello nei confronti del Ministero quale responsabile civile. In assenza di un decisum riferibile all'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza non può interpretativamente integrare o modificare il contenuto oggettivo della pronuncia, né svolgere un'autonoma attività cognitiva: deve attenersi strettamente alle statuizioni del giudice civile o penale. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Mancando nella sentenza della Corte di Cassazione un decisum riguardante il Ministero intimato, non si può in questa sede d’ottemperanza – in via interpretativa – modificarne il contenuto oggettivo.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dare esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo, ma non può ampliarne o modificarne il contenuto per ricavare un'obbligazione non espressamente posta a carico dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una pronuncia del giudice penale resa in un processo con costituzione di parte civile, il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto oggettivo delle statuizioni civili e non può integrare la pronuncia né ricavarne, in via interpretativa, un obbligo sostanziale diverso da quello espresso.
  • L'ottemperanza non può essere utilizzata per estendere a un soggetto diverso l'obbligo di pagamento stabilito dal titolo: se la sentenza pone la rifusione delle spese a carico dell'imputato e non contiene alcuna statuizione nei confronti del responsabile civile, manca un decisum eseguibile contro quest'ultimo.
  • La declinatoria di competenza non contestata con i rimedi processuali previsti non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.