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Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento prot. n. 4401 del 06.03.2026, con la quale il Comune di Amalfi, ritenendo – erroneamente - vincolante il parere sub b), ha respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata; b – del provvedimento prot. n. 3523 del 19.02.2026, con il quale la Soprintendenza ha – tardivamente - reso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una “scala … di collegamento tra i terrazzamenti”; c – del provvedimento prot. n. 6704 del 08.04.2026, con il quale il Comune di Amalfi ha comunicato il diniego definitivo della s.c.i.a. depositata in data 28.02.2025; d – ove e per quanto occorra, del verbale della C.L.P. n. 12 del 23.10.2025; e – ove e per quanto occorra, della proposta di provvedimento prot. n. 29.10.2025; f – ove e per quanto occorra, della nota della Soprintendenza prot. n. 3291 del 16.02.2026, recante il parere contrario, poi annullato con il successivo parere sub b); g – ove e per quanto occorra, della nota della Soprintendenza prot. n. 1739 del 29.01.2026, recante la comunicazione dei motivi ostativi; h – ove e per quanto occorra, della nota del Comune di Amalfi prot. n. 5897 del 27.03.2026, recante la comunicazione dei motivi ostativi; i – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Giustizia amministrativa202600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e diniego definitivo della SCIA, fondati anche sul parere contrario della Soprintendenza, relativi all'installazione di una scala di collegamento tra terrazzamenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del Comune di Amalfi all'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, il parere contrario tardivamente reso dalla Soprintendenza, il diniego definitivo della SCIA e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Ha contestato, tra l'altro, il carattere vincolante attribuito dal Comune al parere della Soprintendenza, la tardività del parere, nonché gli atti relativi alla comunicazione dei motivi ostativi e alla valutazione dell'intervento, consistente nell'installazione di una scala di collegamento tra terrazzamenti. Dal testo emerge inoltre la questione della possibile formazione del silenzio-assenso sull'istanza e della riconducibilità dell'intervento alle fattispecie di cui al d.P.R. n. 31 del 2017, anche con riferimento alla rimozione delle barriere architettoniche.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la valutazione negativa dell'amministrazione comunale escludesse la formazione del silenzio-assenso sull'istanza, mancando il presupposto richiesto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017. Ha inoltre valorizzato il fatto che la stessa ricorrente avesse ricondotto gli interventi all'allegato B del medesimo decreto, nonché escluso che l'opera potesse essere ricondotta all'obiettivo della rimozione delle barriere architettoniche, in ragione della conformazione della scala e della sua non agevole praticabilità. Il giudice non ha ravvisato, nella fase cautelare, una ragionevole previsione di fondatezza delle censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito non è stato definito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 11 d.P.R. n. 31/2017

    Il silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presuppone, secondo il TAR, l'assenza di una valutazione negativa dell'amministrazione comunale.

  • allegato B d.P.R. n. 31/2017

    La riconduzione dell'intervento all'allegato B è stata valorizzata dal TAR nella valutazione negativa del fumus.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare relativa a un'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, la valutazione negativa dell'amministrazione comunale esclude la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017.
  • La qualificazione dell'intervento operata dalla stessa parte istante come riconducibile all'allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017 può essere valorizzata dal giudice ai fini della verifica del fumus boni iuris.
  • Un intervento consistente in una scala non agevolmente praticabile, per conformazione e caratteristiche, non è riconducibile all'obiettivo della rimozione delle barriere architettoniche ai fini della valutazione cautelare dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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