Sentenza n. 422/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per annualità pregresse
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 10 gennaio 2025, con la quale era stato riconosciuto a ciascuna il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta Docente, per importi complessivi rispettivamente di 1.500,00, 2.500,00 e 1.500,00 euro. Deducevano che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Chiedevano quindi l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse eseguito, neppure parzialmente, i pagamenti dovuti. La documentazione prodotta e le dichiarazioni delle ricorrenti provavano l'inadempimento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e si era limitato a una memoria di stile. Il giudice ha pertanto accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in esecuzione di un titolo giudiziale può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale della Carta Docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro per le annualità indicate nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non ha eseguito, neppure parzialmente, la condanna.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni della parte ricorrente sull'assenza di pagamenti, consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a provvedere, con facoltà di delega, qualora il termine decorra inutilmente.
- L'intervento del commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere posto a carico e a spese dell'amministrazione inadempiente.
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