Cassazione Civile, Ordinanza n. 04558/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Una società partecipante a una procedura di gara centralizzata per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari e ospedalieri impugnava davanti al giudice amministrativo il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, che aveva accertato una intesa restrittiva della concorrenza tra alcune imprese partecipanti alla gara, qualificata come pratica concordata vietata dall'art. 101 TFUE. La società sosteneva che il Consiglio di Stato avesse esaminato la vicenda in modo superficiale, con affermazioni generiche e in contrasto con precedenti interni ed europei, e che avrebbe dovuto sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE in presenza di dubbi interpretativi sul diritto dell'Unione. Per tale omesso rinvio, deduceva un eccesso di potere giurisdizionale censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., richiamando il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, perché il sindacato sui limiti esterni della giurisdizione non comprende gli errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, neppure quando si assumano violazioni del diritto dell'Unione o l'omissione del rinvio pregiudiziale. Inoltre, il motivo era carente di specificità, perché non individuava in modo puntuale quali statuizioni della sentenza impugnata fossero in contrasto con quali norme o principi unionali, né spiegava perché il rinvio ex art. 267 TFUE fosse necessario. È stata anche richiamata la sentenza della Corte di giustizia nel caso Randstad Italia, ritenuta compatibile con l'assetto nazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 362, primo comma, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è stato ritenuto non utilizzabile per censurare errori di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale o processuale compiuti dal giudice amministrativo.
art. 101 TFUE
È la norma sostanziale antitrust richiamata per contestare l'accertamento di una intesa restrittiva della concorrenza, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 267 TFUE
L'omessa rimessione pregiudiziale non è stata considerata di per sé vizio di giurisdizione deducibile in Cassazione; il rinvio pregiudiziale è trattato come questione processuale interna al giudizio.
art. 111, comma 8, Cost.
Il controllo della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale non si estende al sindacato sulle scelte ermeneutiche o sugli errori di diritto del Consiglio di Stato.
art. 1, paragrafi 1 e 3, direttiva 89/665/CEE
La Corte richiama la compatibilità, affermata dalla Corte di giustizia, dell'assetto nazionale che non consente di contestare in Cassazione la conformità al diritto UE di sentenze del supremo giudice amministrativo.
art. 4, paragrafo 3, TUE
Richiamato nel quadro della cooperazione leale e dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia sulla compatibilità del sistema nazionale.
art. 19, paragrafo 1, TUE
Richiamato nel quadro della tutela giurisdizionale effettiva e dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Utilizzato dalla Corte di giustizia come parametro di lettura per ritenere compatibile con il diritto UE il limite nazionale al ricorso per cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, secondo il dispositivo finale.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in Cassazione attiene solo ai limiti esterni della giurisdizione, cioè al difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non agli errori di interpretazione o applicazione delle norme compiuti dal giudice speciale.
- L'omessa proposizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice amministrativo non è, di per sé, un vizio di giurisdizione censurabile ex art. 111, comma 8, Cost., ma integra eventualmente un errore di diritto interno al processo.
- Per dedurre utilmente in Cassazione la violazione derivante dal mancato rinvio pregiudiziale, il ricorrente deve indicare specificamente le statuizioni impugnate, le norme o i principi unionali asseritamente violati e le ragioni concrete per cui il rinvio era necessario.
- Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la disposizione dell'Unione è già stata chiarita dalla Corte di giustizia o quando non è rilevante per la decisione della controversia.
- In materia di tutela giurisdizionale in appalti pubblici, l'assetto nazionale che limita il sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è stato ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione.
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