Cassazione Penale, Sentenza n. 29129/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pericolosità sociale, contestando l'abitualità delle condotte criminose e l'attualità della pericolosità (sostenendo che l'attività fosse episodica e anteriore all'ultimo avviso orale, con poche pendenze recenti). Inoltre censurava la sproporzione della misura nella durata e l'eccessività della cauzione in relazione al grave stato di indigenza (gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contrapponeva questioni di merito e vizi di motivazione già esaminati e risolti dalla Corte territoriale, mentre il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato corretta, analitica e coerente con le risultanze processuali: la Corte territoriale aveva indicato numerose condanne e pendenze per reati (truffa, circonvenzione di incapace, furto aggravato, estorsione, rapina aggravata, evasione, porto abusivo d'arma) in un arco temporale 2009-2023, rilevando l'omogeneità e la contiguità temporale di reati recenti (aprile 2023) rispetto alla misura (giugno 2023), idonee a fondare un giudizio prognostico negativo sull'attualità della pericolosità. Le censure sulla sproporzione della durata e della cauzione sono state ritenute generiche e aspecifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia penale: non sono ammissibili censure riconducibili a vizi di motivazione e valutazione del merito salvo che integrino violazione di legge (quindi non è possibile la mera riconsiderazione dei fatti)
art. 125 cod. proc. pen.
La mancanza o mera apparenza della motivazione può integrare una violazione di legge; la Corte sottolinea che l'assenza della motivazione sussiste solo se il provvedimento omette totalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo
art. 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011
Definisce i presupposti soggettivi della pericolosità sociale e le categorie di soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione; la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte e le pendenze del ricorrente rientrassero in tali fattispecie
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese e facoltà di irrogare ammende; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammissibile principalmente per violazioni di legge e non per rinnovare la valutazione di merito o contestare la logica della motivazione già esaminata dal giudice di merito
- La mancanza o mera apparenza della motivazione integra violazione di legge solo se il provvedimento omette di confrontarsi con elementi prospettati dalle parti che siano potenzialmente decisivi e idonei a determinare un esito diverso
- Valutazioni approfondite e analitiche del giudice di merito sulla cronologia, omogeneità e contenuto delle condotte illecite (anche con riferimento a condanne e pendenze su un arco temporale significativo) rendono difficoltosa la censura in Cassazione
- Le doglianze sulla sproporzione della misura o sull'onerosità di cauzioni devono essere specifiche e fondate su elementi concreti; deduzioni generiche sono inammissibili
- La reiterazione di reati di particolare allarme sociale e la contiguità temporale tra reati recenti e l'adozione della misura rafforzano la valutazione dell'attualità della pericolosità
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e ammende per colpa nella scelta della strategia processuale
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