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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18313/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, relativa all'applicazione della pena su richiesta, è stata quindi confermata nei suoi effetti, non essendo stata riscontrata la dedotta difformità tra richiesta e sentenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., dunque in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente ha censurato la corrispondenza tra la richiesta formulata e la sentenza di applicazione della pena, sostenendo in sostanza che vi fosse una divergenza tra l'accordo intervenuto e quanto poi pronunciato dal giudice. La Corte ha però rilevato, sulla base del contenuto della sentenza impugnata, che la pena applicata corrispondeva all'accordo sul quale il giudice si era pronunciato, sicché il motivo non evidenziava alcuna reale difformità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il controllo di legittimità è stato limitato alla verifica della corrispondenza tra accordo e decisione.

  • art. 445 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione si colloca nel regime processuale del patteggiamento; tuttavia, non essendo menzionato, non viene valorizzato oltre il riferimento generico agli artt. 444 e ss. c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, il motivo di ricorso fondato sulla asserita difformità tra accordo e sentenza è infondato quando dagli atti risulta che la pena applicata corrisponde effettivamente all'intesa raggiunta dalle parti e recepita dal giudice.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, in tema di corrispondenza tra richiesta e decisione, si risolve nella verifica della reale conformità tra la pena concordata e quella applicata, non potendosi accogliere censure meramente assertive o smentite dal testo della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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