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Sentenza

Sentenza n. 11238/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L’ESECUZIONE della sentenza n. 8794/2024 resa il 11/09/2024 dal Tribunale di Roma, Sez.Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 7272/2023

Giustizia amministrativa202514540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 8794/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8794/2024, resa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. 7272/2023. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. L'Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione della sentenza. La controversia ha riguardato l'accertamento dell'obbligo amministrativo di dare attuazione al giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'avvenuta esecuzione del titolo. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione stabilita dalla sentenza del Tribunale di Roma, precisando che i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice del lavoro non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta; il testo non richiama espressamente l'articolo, ma la decisione è qualificata come resa per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta; il testo non richiama espressamente l'articolo.

  • Cass. 13533/2001

    La pronuncia è richiamata per il principio sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, applicato dal TAR per ritenere fondata la pretesa della ricorrente a fronte dell'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della disciplina dell'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione alla pretesa riconosciuta nel titolo giudiziale senza riesaminare o sindacare i presupposti sostanziali già accertati dal giudice che ha pronunciato il giudicato.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all'amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, affinché provveda in via sostitutiva previa richiesta del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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