Cassazione Penale, Sentenza n. 41920/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione contestava la decisione della Corte di Appello di Lecce che aveva confermato l'applicazione nei confronti di TROQE della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni. Il ricorrente deduceva errata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, lamentando insufficiente motivazione in relazione alla presunta cessata pericolosità attuale (anche alla luce della detenzione continuativa dal 2018 e dell'ammissione agli arresti domiciliari) e del tempo trascorso dall'ultimo reato, nonché assenza di motivazione specifica circa la durata della misura e sull'eliminazione dell'obbligo di soggiorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse concreta e adeguata, avendo dettagliatamente richiamato le condanne definitive e i procedimenti penali pendenti, il ruolo di promotore/organizzatore svolto dal Troqe nell'ambito di associazioni criminali, la continuità dell'attività delittuosa, l'assenza di elementi di dissociazione e i rapporti con l'ambiente criminoso. Ha affermato la legittimità di utilizzare, nel giudizio di prevenzione, elementi indiziari tratti da procedimenti penali non ancora definitivi e ha escluso che la distanza temporale di circa tre anni dall'ultimo reato o il periodo di detenzione, senza concreti elementi di cambiamento, escludano l'attualità della pericolosità. Ha altresì ritenuto che la mancata motivazione espressa separatamente sulla durata e sull'obbligo di soggiorno sia implicitamente contenuta nella motivazione sulla pericolosità e nell'adeguatezza della misura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (art. 4, co. 1, lett. b))
Usato per inquadrare la figura della pericolosità sociale qualificata che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistere tale inquadramento per le condanne e i procedimenti pendenti del ricorrente.
d.lgs. 159/2011 (art. 10)
Richiamato per ricordare che in Cassazione sul tema delle misure di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprese la mancanza o la motivazione apparente.
cod. proc. pen. (art. 125)
Norma sull'obbligo di motivazione: la Corte ha valutato che non vi fosse assoluta mancanza di motivazione, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era concreta ed effettiva.
cod. proc. pen. (art. 616)
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
cod. proc. pen. (art. 51, co. 3-bis)
Richiamato come criterio di riferimento per il catalogo dei reati che possono rilevare ai fini della valutazione della pericolosità sociale in sede di prevenzione.
DPR 309/1990 (art. 74)
Articolo relativo ai reati associativi in materia di stupefacenti: i procedimenti e le condanne per reati ex art. 74 sono stati considerati elementi gravi e rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità.
DPR 309/1990 (art. 73)
Norma sui reati di traffico di sostanze stupefacenti: le condanne per reati di cui all'art. 73 sono state valorizzate per la gravità della condotta e la continuità dell'attività delittuosa.
cod. pen. (art. 648)
Reato (menzionato per pendenze processuali del ricorrente): richiamato come elemento fattuale che concorre alla valutazione complessiva della pericolosità.
cod. pen. (art. 512-bis)
Reato per il quale il ricorrente è stato rinviato a giudizio: citato come fatto pendente utilizzabile come elemento indiziario nel giudizio di prevenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle misure di prevenzione la valutazione dell'attualità della pericolosità può legittimamente fondarsi anche su elementi indiziari provenienti da procedimenti penali non definitivi, purché i giudici se ne confrontino autonomamente e motivino la loro utilizzazione.
- La distanza temporale dall'ultimo reato non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità della pericolosità: rilevano il ruolo ricoperto nel sodalizio criminoso, la continuità dell'attività delittuosa, la gravità dei reati e l'assenza di segni concreti di dissociazione.
- Il periodo di detenzione o l'ammissione a misure alternative non producono automaticamente efficacia estintiva della pericolosità sociale; è necessario documentare effetti positivi concreti e manifesti (es. dissociazione, ravvedimento) per modificare la valutazione dei giudici.
- In Cassazione il sindacato è limitato a profili di illegittimità di diritto (violazione di legge, mancanza o motivazione apparente): critiche che si risolvono in una diversa valutazione del merito sono inammissibili se non tradotte in doglianze di diritto rilevanti.
- La mancata motivazione espressa su singoli profili può essere ritenuta implicitamente superata se il tribunale territoriale ha compiutamente motivato sul nucleo centrale (es. pericolosità) e l'adeguatezza della misura risulta logicamente connessa a quella motivazione.
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