Ordinanza n. 3370/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del d.m. 09.03.2026 di diniego della domanda di cittadinanza, presentata i sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n.91/1992, in data 24/02/2024 (-OMISSIS-), notificato tramite servizio SEND con presa visione il 10/3/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero ha fondato la determinazione anche sulla condotta della richiedente, ritenuta integrante gli estremi del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., commessa nelle more del procedimento concessorio. La ricorrente ha evidenziato che il procedimento penale si era concluso con una sentenza di improcedibilità a seguito della remissione della querela intervenuta il 13 marzo 2026, successivamente all’adozione del diniego del 9 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non sussistenti i presupposti per la misura richiesta. Quanto al fumus boni iuris, ha considerato rilevante la condotta della ricorrente, integrante gli estremi della violenza privata, posta in essere durante il procedimento di concessione della cittadinanza, periodo nel quale l’amministrazione valuta il contegno complessivo dell’aspirante cittadina durante la permanenza sul territorio nazionale. La successiva remissione della querela, intervenuta il 13 marzo 2026, non incideva sulla legittimità del diniego adottato il 9 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza è stata presentata sulla base di tale disposizione; il testo dell’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
art. 610 c.p.
La condotta della richiedente è stata ritenuta integrante gli estremi del reato di violenza privata e rilevante nella valutazione del suo contegno complessivo ai fini della concessione della cittadinanza.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione può valutare il contegno complessivo del richiedente durante la permanenza sul territorio nazionale, comprese condotte commesse nelle more del procedimento e ritenute penalmente rilevanti.
- Ai fini della legittimità del diniego di cittadinanza, la successiva remissione della querela e la conseguente conclusione del procedimento penale con sentenza di improcedibilità non eliminano necessariamente la rilevanza amministrativa della condotta, quando tali eventi siano successivi all’adozione del diniego.
- In sede cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è svolta sulla base di una sommaria delibazione e può condurre al rigetto della sospensione quando la condotta del richiedente appaia idonea a giustificare il provvedimento impugnato.
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