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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11480/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Dal testo emerge un unico motivo, inerente al trattamento sanzionatorio sotto il profilo della recidiva: si censurava la valutazione di numerosi precedenti penali e il giudizio di maggiore pericolosità personale desunto dal reato commesso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava effettivamente con la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato precedenti anche specifici e formulato un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato con argomentazione ritenuta logica e adeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico sulla recidiva fosse generico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito, fondata sui numerosi precedenti penali dell'imputato e sul conseguente giudizio di maggiore pericolosità e negativa personalità. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censuri la valutazione della recidiva deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; una critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La valutazione dei precedenti penali e del giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, quando adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di una reale illogicità o mancanza di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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