Cassazione Penale, Sentenza n. 2362/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva che la sua condotta non fosse emissione di fatture per operazioni inesistenti ma mera partecipazione all'utilizzo di tali fatture: avrebbe consegnato all'utilizzatore il denaro ricevuto dall'emittente come parziale restituzione, configurando un 'post factum' e non un contributo causale al delitto di emissione di fatture false. Sosteneva quindi che la sua responsabilità doveva essere qualificata come concorso nell'utilizzo e non come concorso nell'emissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse adeguatamente con la motivazione complessiva dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello), che avevano valutato congiuntamente elementi probatori non confutati specificamente dalla difesa e avevano ritenuto la Zanetti corresponsabile, per concorso morale, con l'emittente delle fatture. La Suprema Corte ha inoltre precisato che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non esclude il concorso di soggetti diversi dall'utilizzatore ai sensi dell'art. 110 c.p. e che la condotta di intermediazione e consegna del denaro, se antecedentemente consapevole e strumentale, può integrare un contributo causalmente rilevante. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata di fatto, il ricorso dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; nella vicenda l'imputata è stata ritenuta concorrente, insieme all'emittente, in relazione a condotte che hanno reso possibile l'illecito vantaggio derivante dalla falsa fatturazione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9
Prevede che chi emette la fattura e chi la utilizza non siano puniti per lo stesso fatto per evitare duplicazioni di tutela; la Corte ha chiarito tuttavia che tale disposizione non impedisce, secondo le regole dell'art. 110 c.p., il concorso tra soggetti diversi (emittente e altri concorrenti) nel delitto comune di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: applicabile all'ipotesi in cui più soggetti concorrono nella realizzazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche se le posizioni funzionali differiscono (es. emittente e intermediario).
art. 6115 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso (nel testo della sentenza è richiamata per l'applicazione delle sanzioni economiche).
Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. 3, n. 51468/2018 e altre)
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui il reato di emissione di fatture false è un reato comune e che il concorso può essere valutato anche quando i ruoli tra emittente e altri concorrenti sono diversi; i precedenti sono stati utilizzati per confermare la correttezza della valutazione di merito circa il contributo causale dell'imputata.
Massime di principio
- La semplice consegna di denaro collegata a fatture false può non essere mero post factum se sussiste una preventiva consapevolezza e un ruolo strumentale finalizzato a realizzare l'illecito vantaggio: in tal caso integra contributo rilevante per il concorso nel reato di emissione.
- L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non impedisce, in assoluto, l'applicazione dell'art. 110 c.p.: soggetti diversi dall'utilizzatore possono concorrere nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, se il loro contributo è causalmente rilevante.
- In cassazione la rivalutazione di fatti e prove è limitata: le censure puramente critiche sulla valutazione probatoria dei giudici di merito, non accompagnate da vizi giuridici specifici, sono inammissibili.
- Quando le motivazioni del primo grado e dell'appello sono saldate in un unico percorso argomentativo, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe: una censura che ignori la motivazione combinata dei giudici di merito rischia l'inammissibilità.
- Un ricorso dichiarato manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
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