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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22270/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza di appello che aveva confermato la decisione di merito. Il primo motivo deduceva mancanza di motivazione rispetto alle specifiche censure di appello, in particolare sulla sussistenza del dolo specifico di fattispecie, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente risposto alle doglianze difensive. Il secondo motivo deduceva mancanza e illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva, indicata nelle dichiarazioni del teste Genovese. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già svolte in appello e comunque infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata affrontava gli elementi di fatto e la condotta dell'imputato, da cui ricavava il fine di profitto quale connotato del dolo specifico. Il secondo motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità perché la questione non risultava previamente devoluta in appello; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento è scrutinabile solo se il ricorrente dimostri che l'elemento probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, evenienza che non ricorreva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere formulate per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di doglianze già dedotte in appello, quando si limitino a riproporre questioni già esaminate senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Il vizio di mancanza o illogicità della motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito fornisca una risposta argomentata e non manifestamente illogica alle censure difensive, soprattutto se dalla ricostruzione del fatto sia desumibile l'elemento psicologico contestato.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere prospettato in cassazione se la relativa questione non sia stata previamente devoluta al giudice di appello, salvo i limiti della doppia conforme e la specifica dimostrazione che l'elemento probatorio asseritamente travisato sia stato valutato per la prima volta in secondo grado.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul travisamento della prova è circoscritto alla verifica di un'eventuale utilizzazione di una prova inesistente o di un risultato probatorio oggettivamente diverso da quello reale, senza possibilità di una rivisitazione complessiva del compendio fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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