Cassazione Penale, Ordinanza n. 14756/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il reclamo proposto contro il decreto ministeriale che aveva prorogato la sottoposizione al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo; il detenuto ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che l'ordinanza di rigetto fosse viziata perché non avrebbe correttamente valutato i presupposti della proroga e, in particolare, la persistenza del pericolo di collegamenti con associazioni criminali. La Corte esamina il perimetro del sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia di 41-bis: la ricorribilità è limitata alla violazione di legge, che comprende anche la mancanza o mera apparenza della motivazione, ma non i vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato era fondato sulla carriera criminale del ricorrente, sul suo ruolo di spicco in un clan mafioso, sull'attualità operativa del sodalizio e sull'assenza di elementi di dissociazione; da ciò il Tribunale aveva desunto il persistente pericolo di contatti e di ripristino dei legami criminosi in caso di cessazione delle restrizioni detentive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non configurabile la denunciata violazione di legge, perché l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza conteneva una motivazione non meramente apparente, coerente e idonea a spiegare la persistenza dei presupposti per la proroga del regime differenziato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
prevede che i provvedimenti applicativi del regime detentivo differenziato possano essere prorogati per periodi successivi di due anni, se non risulta cessata la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive; il controllo del giudice riguarda la persistenza di tali presupposti.
art. 41-bis ord. pen.
delimita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e impone una decisione sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze del comma 2.
art. 125 c.p.p.
la mancanza di motivazione costituisce violazione autonoma della disposizione e può essere denunciata come violazione di legge nel giudizio di legittimità.
artt. 666 e 678 c.p.p.
sono richiamati come forme procedimentali camerali entro le quali il Tribunale di sorveglianza decide sul reclamo avverso il decreto applicativo o prorogativo del 41-bis.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis, il sindacato è limitato alla violazione di legge, ma la nozione include anche la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.
- Non sono deducibili come violazione di legge i vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, che restano estranei al controllo di legittimità in questa materia.
- La proroga del regime speciale può essere disposta quando permane il pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale di riferimento, desumibile da elementi quali la pericolosità storica del soggetto, il ruolo apicale o comunque rilevante nel sodalizio, l'attualità operativa del gruppo e l'assenza di segni di dissociazione.
- La motivazione del provvedimento è solo apparente quando non affronta le questioni sollevate dal reclamo o è priva dei passaggi logici minimi necessari a rendere intelligibile la ratio decidendi.
- La detenzione non esclude di per sé la perdurante capacità dei vertici mafiosi di mantenere influenza esterna attraverso intermediari e canali di comunicazione leciti o illeciti; tale massima di अनुभव esperienza può essere valorizzata nel giudizio sulla persistenza del pericolo.
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