Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12732/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 adottato da Coordinatore Reggente del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta, comprensivo degli allegati, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 6.012,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202305039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di determinazione e ripartizione degli oneri di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese del settembre 2022 e il provvedimento della Regione Valle d'Aosta che la aveva inserita tra le imprese tenute al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, per un importo di 6.012 euro, nonché gli atti connessi e conseguenti. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, e il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è dipesa dalla dichiarazione della ricorrente, resa alla luce del versamento degli oneri di ripiano previsto dalla normativa sopravvenuta. Il Collegio ha rilevato che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali determina, secondo la disposizione richiamata, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni interessati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito delle censure. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per giustificati motivi, in considerazione delle sopravvenienze e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli atti ministeriali e regionali relativi all'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e alla ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dei provvedimenti impugnati concernenti il payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025

    Prevede che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito e la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse quando essa rende non più attuale la domanda di annullamento, senza procedere all'esame dei motivi di merito.
  • La disciplina che collega al versamento integrale della quota prevista dalla legge l'estinzione dell'obbligazione di ripiano per determinate annualità e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di un ricorso già proposto contro gli atti di determinazione del payback.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.