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Sentenza

Sentenza n. 3896/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 14/06/2022 di rigetto del ricorso gerarchico datato 26/03/2022 presentato dal -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare di corpo di “consegna” di giorni 7 disposta dal Comandante della -OMISSIS- di -OMISSIS- – Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico; - del provvedimento Prot. Nr. -OMISSIS- del 23/02/2022 di irrogazione della sanzione disciplinare della sanzione disciplinare “Consegna” di giorni 7 nei confronti del -OMISSIS- e impugnato con ricorso gerarchico del 26/03/2022 dal medesimo (Provvedimento Prot. Nr. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinare); - nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali inerenti la sanzione disciplinare summenzionata irrogata nei confronti del -OMISSIS-; nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dal ricorrente per effetto degli atti impugnati, in forma specifica o, in subordine, per l'equivalente, con interessi e rivalutazione come per legge; danni che saranno quantificati in corso di causa;

Giustizia amministrativa202201417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di corpo della consegna per sette giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di consegna per sette giorni, irrogata dopo che, presentatosi in caserma senza certificazione verde Covid-19, era stato allontanato e si era trattenuto all’esterno della struttura in uniforme. Gli venivano contestati anche la pubblicazione di una fotografia che lo ritraeva davanti alla caserma e il rilascio, senza autorizzazione, di dichiarazioni alla stampa sulle vaccinazioni e sulla disciplina del green pass. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, comma 2, 717, 720, comma 2, e 732, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dell’istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha negato di avere rilasciato l’intervista, ha contestato l’identificazione tra la propria persona e il soggetto descritto nell’articolo di stampa, ha sostenuto che la fotografia potesse essere di repertorio, ha affermato che le dichiarazioni avessero contenuto meramente personale e non denigratorio, ha contestato la ricostruzione della propria permanenza all’esterno della caserma e la non conformità dell’uniforme, e ha lamentato la mancata conoscenza dell’obbligo di green pass. In via subordinata ha dedotto la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria, compensando le spese. Il giudice ha premesso che il provvedimento disciplinare militare è espressione di ampia discrezionalità amministrativa: il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione e resta limitato alla verifica di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o evidente sproporzione. Nel caso concreto non è stato ravvisato alcun vizio. La sanzione non era fondata sulla mera presentazione in servizio senza green pass, ma sul comportamento complessivo: la permanenza all’esterno della caserma, la posa in uniforme davanti alla sede dell’Arma e i rapporti non autorizzati con la stampa, ritenuti lesivi dei doveri connessi al grado e del prestigio dell’Istituzione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché indicava i fatti contestati, le norme violate e il disvalore attribuito alla condotta; in materia disciplinare l’obbligo motivazionale è attenuato e può essere assolto mediante tale puntuale indicazione. L’articolo di stampa conteneva elementi identificativi specifici del militare, riportava le dichiarazioni tra virgolette e le introduceva come parole del carabiniere; le ipotesi di intervista non rilasciata o fotografia di repertorio sono state considerate mere supposizioni, prive di riscontro. Non vi era contraddittorietà nel ritenere personali le opinioni espresse e, al contempo, disciplinarmente rilevanti le modalità non autorizzate della loro diffusione e la connessione con l’immagine dell’Arma. Le questioni relative alla conoscenza dell’obbligo di green pass non erano decisive, perché la sanzione non colpiva la sola mancanza della certificazione. Anche la doglianza sulla sproporzione è stata respinta: la consegna per sette giorni rientra tra le sanzioni disciplinari di corpo e, considerata la pluralità delle condotte contestate, non risultava manifestamente sproporzionata o arbitraria. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancato accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e per mancata allegazione e prova di danni specifici causalmente riconducibili agli atti impugnati.

Norme richiamate

  • artt. 713, comma 2, 717, 720, comma 2, e 732, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Le disposizioni sono state poste a fondamento degli addebiti disciplinari relativi ai doveri connessi al grado e alle funzioni, al contegno del militare e ai rapporti con gli organi di informazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 25, comma 2, d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti disciplinari militari non si estende alla sostituzione delle valutazioni amministrative relative alla qualificazione della condotta e alla scelta della sanzione, che rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione; sono sindacabili soltanto il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità, l’irragionevolezza, l’incoerenza e l’evidente sproporzione.
  • In materia disciplinare, l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto quando il provvedimento individua puntualmente i fatti addebitati, le norme violate e il disvalore attribuito alla condotta, senza necessità di una motivazione più ampia sulla scelta amministrativa.
  • La riconducibilità a un militare di dichiarazioni pubblicate dalla stampa può essere ragionevolmente desunta dalla convergenza di elementi identificativi specifici, dalla presentazione delle dichiarazioni come parole dell’interessato e dall’assenza di smentite o richieste di rettifica, ove le contestazioni difensive restino prive di riscontri oggettivi.
  • La rilevanza disciplinare della condotta di un militare può riguardare non il contenuto personale delle opinioni espresse, ma le modalità non autorizzate dei rapporti con la stampa e il contesto idoneo ad associare tali dichiarazioni all’immagine dell’Istituzione.
  • Il principio di proporzionalità e il gradualismo sanzionatorio limitano la discrezionalità disciplinare, ma la scelta della sanzione è censurabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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