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Direttiva 2008/20

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/20/CE modifica in modo tecnico la direttiva 2005/60/CE, adeguando le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Le modifiche riguardano soprattutto l'articolazione delle misure di attuazione, la soppressione di un limite di durata per tali competenze e l'introduzione di una revisione periodica da parte della Commissione. Non vengono introdotti obblighi sostanziali nuovi per gli operatori, e la direttiva afferma espressamente che non è necessario il recepimento nazionale per tali adeguamenti procedurali.

Adeguamento della direttiva 2005/60/CE alla procedura di regolamentazione con controllo per le competenze di esecuzione della Commissione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto destinatari dell'atto; il suo contenuto incide indirettamente sulla disciplina antiriciclaggio già prevista dalla direttiva 2005/60/CE, ma limita l'intervento alla disciplina delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per i soggetti vigilati, né modifica l'ambito soggettivo o materiale della direttiva 2005/60/CE, trattandosi di un adeguamento tecnico della procedura di comitato. Il considerando 8 precisa espressamente che non è necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri per queste modifiche, poiché riguardano soltanto la procedura di comitato.

Direttiva 2008/20/CE: adeguamento delle competenze di esecuzione nella direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE

La direttiva 2008/20/CE interviene esclusivamente sul piano istituzionale e procedurale, modificando la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'obiettivo è allineare gli atti di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE, senza incidere sulla disciplina sostanziale applicabile ai soggetti obbligati.

Finalità dell'intervento normativo

La ratio dell'atto emerge chiaramente dai considerando: la direttiva 2005/60/CE prevedeva misure di esecuzione adottate secondo la decisione 1999/468/CE; successivamente, la decisione 2006/512/CE ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale destinati a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato in codecisione. La direttiva qui esaminata serve dunque ad adeguare il testo del 2005 a tale evoluzione istituzionale, garantendo al contempo uniformità applicativa e controllo democratico sugli atti della Commissione.

Ambito materiale e soggetti interessati

L'intervento riguarda la sola direttiva 2005/60/CE e, in particolare, le disposizioni sulla competenza della Commissione ad adottare misure di attuazione. Le modifiche concernono:

  • chiarimenti tecnici di alcune definizioni;
  • criteri tecnici per valutare situazioni a basso o alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • criteri per stabilire se sia giustificato applicare la direttiva a persone che svolgono attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata;
  • adeguamento degli importi previsti nella direttiva in funzione degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali.

Non risultano modificati l'ambito soggettivo sostanziale della disciplina antiriciclaggio, né gli obblighi operativi degli intermediari o degli altri soggetti vigilati.

Modifiche agli articoli 40 e 41 della direttiva 2005/60/CE

La parte centrale dell'atto consiste nell'aggiornamento dell'articolo 40, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2005/60/CE. I precedenti rinvii alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, vengono soppressi e sostituiti da una clausola che dispone espressamente l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo per le misure volte a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali.

Viene inoltre inserito nell'articolo 41 il nuovo paragrafo 2 bis, che richiama l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. In questo modo, la Commissione può adottare atti di esecuzione di natura tecnica ma con effetti generali, sottoposti al controllo previsto dalla procedura comitologica riformata.

Controllo periodico delle competenze di esecuzione

La direttiva modifica anche l'articolo 41, paragrafo 3, prevedendo un obbligo di revisione periodica. Entro il 31 dicembre 2010 e poi almeno ogni tre anni, la Commissione deve riesaminare le disposizioni relative alle competenze di esecuzione ad essa conferite e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali poteri.

La relazione deve soffermarsi in particolare sulla necessità di eventuali modifiche della direttiva per assicurare una portata adeguata delle competenze della Commissione. Se la Commissione ritiene necessaria una modifica, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa e da una dichiarazione dettagliata dei motivi.

Soppressione del limite temporale e assenza di recepimento

Uno degli effetti più rilevanti sul piano istituzionale è la soppressione del limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dalla direttiva 2005/60/CE. Il considerando 5 richiama infatti l'orientamento interistituzionale secondo cui tali poteri dovrebbero essere conferiti senza limiti temporali, una volta introdotta la procedura di regolamentazione con controllo.

Quanto all'attuazione, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non è previsto un termine di recepimento, poiché il considerando 8 chiarisce espressamente che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto non occorrono disposizioni nazionali di trasposizione.

Implicazioni pratiche per il professionista

Per avvocati e commercialisti italiani, il rilievo dell'atto è soprattutto sistematico: esso non introduce nuovi adempimenti antiriciclaggio, ma incide sul modo in cui la Commissione può completare e aggiornare la disciplina europea. In concreto, la direttiva rafforza la flessibilità dell'ordinamento UE in materia AML/CFT, consentendo aggiornamenti tecnici rapidi ma sottoposti a controllo politico-istituzionale.

Sul piano operativo, il professionista deve considerare questo tipo di atto come una modifica "di cornice" della normativa antiriciclaggio europea: non impone recepimenti nazionali né modifica direttamente le procedure di adeguata verifica, conservazione o segnalazione, ma prepara il terreno per futuri atti della Commissione adottati con la procedura di regolamentazione con controllo.

Disposizioni principali

Adeguamento delle misure di esecuzione alla procedura di regolamentazione con controllo

All'articolo 40, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2005/60/CE sono soppressi i rinvii alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e viene stabilito che le misure dirette a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis.

Introduzione del nuovo articolo 41, paragrafo 2 bis

Il nuovo paragrafo 2 bis dell'articolo 41 rinvia all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. Si recepisce così la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di esecuzione di portata generale che modificano elementi non essenziali della direttiva.

Revisione periodica delle competenze di esecuzione

L'articolo 41, paragrafo 3, prevede che entro il 31 dicembre 2010, e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione riesamini le disposizioni relative alle proprie competenze di esecuzione e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul loro funzionamento. La relazione deve valutare in particolare se sia necessario proporre modifiche alla direttiva per garantire l'adeguata portata di tali competenze; se necessario, deve essere corredata da una proposta legislativa e da una dichiarazione dettagliata dei motivi.

Soppressione del limite di durata delle competenze conferite alla Commissione

La direttiva elimina la previsione, contenuta nella direttiva 2005/60/CE, che limitava nel tempo l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in coerenza con l'orientamento espresso nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE.

Entrata in vigore e assenza di obbligo di recepimento

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando 8 afferma espressamente che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi alla sola procedura di comitato, non è necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismodiritto istituzionale dell'unione europeaprocedura di comitatomercati finanziari

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