Sentenza del 24/11/2016 n. 24007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, denunciando la nullità della decisione per carenza o insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 della Costituzione. In particolare, ha dedotto che la motivazione non avrebbe garantito l'equità del procedimento tributario. La controversia riguardava un accertamento relativo all'anno 2002 per IVA, IRPEF e IRAP, fondato sulla partecipazione della ditta a una frode IVA mediante acquisto di autovetture da fornitori nazionali fittizi e sull'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza era soggetta all'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto specifico, idoneo a indicare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola ritenuta corretta. Il quesito formulato dal contribuente è stato ritenuto generico e astratto, non collegato concretamente alla controversia e quindi inidoneo a consentire alla Corte di individuare l'errore denunciato e formulare una regola applicabile al caso. La decisione tributaria sfavorevole al contribuente è pertanto rimasta ferma. G.A. è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili risultano inattendibili, mediante ricostruzione dei ricavi sulla base di elementi presuntivi, come il ricarico medio di settore.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA; nel caso concreto l'Ufficio ha recuperato l'imposta detratta su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici sono ammesse quando risultano gravi, precise e concordanti. La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi raccolti dall'Amministrazione possedessero tali caratteristiche.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiede che la sentenza tributaria contenga una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto. La censura del contribuente è stata tuttavia dichiarata inammissibile per la genericità del quesito di diritto.
Costituzione, art. 111
Garantisce il giusto processo e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il richiamo generico a tale principio non è sufficiente, nel regime applicabile, a superare l'obbligo di formulare un quesito di diritto specifico.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Nel periodo transitorio applicabile alla sentenza impugnata imponeva, a pena di inammissibilità, quesiti di diritto specifici per i motivi fondati sulla violazione di legge o sulla nullità della sentenza. Un quesito meramente generale e astratto non soddisfa tale requisito.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5
Norma transitoria che determinava l'applicabilità dell'art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e strettamente collegato ai fatti della causa; una doglianza generica o astratta può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
- Quando la legge processuale richiede un quesito di diritto, esso deve indicare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e la diversa regola che si chiede alla Corte di applicare. Non è sufficiente richiamare genericamente il giusto processo o l'obbligo di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso per un vizio processuale lascia ferma la decisione impugnata, anche se le questioni sostanziali, come la frode IVA o l'inesistenza delle operazioni, non vengono esaminate nuovamente dalla Corte.
- In presenza di contabilità inattendibile, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente i ricavi utilizzando presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve contestare in modo puntuale sia i fatti presuntivi sia il procedimento di calcolo.
- La detrazione IVA può essere negata quando le fatture documentano operazioni inesistenti o quando il contribuente, alla luce degli elementi disponibili, sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode fiscale.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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