Cassazione Civile, Ordinanza n. 16985/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Un professionista aveva chiesto la condanna di un'associazione al pagamento di euro 1.590,88, sulla base di fatture emesse per attività di progettazione e realizzazione di un logo e di un sito web, sostenendo di aver svolto l'incarico a titolo oneroso. L'associazione si era opposta deducendo che la prestazione fosse gratuita perché il professionista aveva rivestito la qualità di associato/volontario. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, mentre il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo applicabile la disciplina del volontariato di cui all'art. 2 L. n. 266/1991 e quindi la gratuità della prestazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 266/1991 e dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, sostenendo che l'eventuale violazione delle regole sul volontariato non trasformerebbe automaticamente la prestazione in gratuita, ma comporterebbe solo conseguenze sull'ente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché l'incarico e il relativo accordo economico sarebbero risaliti al 2016, prima dell'adesione all'associazione nel gennaio 2017, come emergerebbe da una e-mail del 15.11.2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito secondo cui, essendo il rapporto sorto e comunque eseguito/completato quando il professionista era già associato all'ente di volontariato, opera la disciplina dell'art. 2 L. n. 266/1991, che impone la gratuità dell'attività del volontario e la incompatibilità con rapporti di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza. La Corte ha inoltre escluso che fosse dimostrata la conclusione, prima dell'adesione, di uno specifico contratto d'opera oneroso con determinazione del compenso; le fatture unilaterali successive al recesso non erano sufficienti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'omesso esame non può riguardare un singolo documento o una singola prova e, comunque, la questione non risultava devoluta al giudice di merito; l'accertamento in fatto del tribunale era insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato come paradigma del primo motivo di ricorso per contestare la corretta applicazione della disciplina sul volontariato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
richiamato come base del secondo motivo; la Corte ribadisce che non consente di censurare il mancato esame di un singolo documento o di una singola prova
art. 2 L. n. 266/1991
attività di volontariato personale, spontanea e gratuita; impossibilità di retribuzione; incompatibilità con rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di contenuto patrimoniale
la prestazione resa tramite l'organizzazione di volontariato, quando eseguita dal soggetto già associato, è gratuita e non dà diritto a corrispettivo, salvo prova di un autonomo contratto oneroso concluso prima dell'adesione
art. 17 D.Lgs. n. 117/2017
richiamato dal ricorrente
menzionato dal ricorrente nella censura, ma la controversia è stata decisa applicando ratione temporis la disciplina previgente della L. n. 266/1991
D.Lgs. n. 117/2017
indicato come normativa sopravvenuta, priva di efficacia retroattiva rispetto al rapporto oggetto di causa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti per l'ulteriore contributo unificato
la Corte ne dà atto quale conseguenza processuale della soccombenza del ricorrente
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni svolte in favore di un'organizzazione di volontariato, la gratuità dell'attività può derivare dalla qualità di associato/volontario del prestatore quando il rapporto sia instaurato o completato sotto quella veste, salvo prova di un distinto e precedente contratto d'opera oneroso.
- L'incompatibilità tra qualità di volontario e rapporti patrimoniali con l'organizzazione impedisce di riconoscere un compenso per prestazioni eseguite nell'ambito dell'attività associativa, restando possibile solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute se provate.
- Per superare la presunzione di gratuità non basta l'emissione unilaterale di fatture dopo il recesso dall'associazione, occorrendo la prova di un accordo contrattuale oneroso, specifico e anteriore all'adesione.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere fondato sul mancato apprezzamento di un singolo documento o di una singola prova, specie se la questione non è stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
- L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la data di insorgenza del rapporto e la natura gratuita della prestazione è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
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