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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di attivazione della procedura di “Intesa” prevista dagli artt. 11 e 15 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, con atti procedimentali connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di attivazione della procedura concertata di “Intesa”, richiesta per la riqualificazione dell’area, nonché la richiesta di integrazioni, il preavviso di rigetto e la concessione di una proroga per la produzione degli elaborati. Hanno chiesto, oltre all’annullamento degli atti, l’accertamento dell’obbligo del Comune di riattivare il procedimento mediante convocazione di un incontro tecnico istruttorio e definizione congiunta degli elaborati e delle tempistiche con i proponenti e gli altri enti coinvolti. In via cautelare hanno domandato la sospensione dell’efficacia del diniego, prospettando un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. L’area oggetto della riqualificazione versa infatti da diversi anni in stato di degrado; il pregiudizio allegato è stato ritenuto generico, non quantificato e non riferito a danni attuali e contingenti, ma a una situazione preesistente da quasi tre anni rispetto al diniego impugnato. La prosecuzione del giudizio non aggraverebbe, secondo il giudice, una situazione di fatto che gli stessi ricorrenti descrivono come ormai stabilizzata nelle sue conseguenze. Il TAR ha ritenuto necessaria una più approfondita valutazione nel merito e ha fissato la pubblica udienza del 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile la domanda di sospensione deve essere respinta.

  • artt. 11 e 15 NTA del Piano paesaggistico regionale

    Sono richiamati quali disposizioni che disciplinano la procedura di “Intesa” richiesta dai ricorrenti per la riqualificazione dell’area.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio allegato sia generico, non quantificato e non riconducibile a danni attuali e contingenti.
  • Non integra un periculum in mora idoneo a fondare la tutela cautelare la mera protrazione di una situazione pregiudizievole preesistente da lungo tempo, quando non sia dimostrato che la prosecuzione del giudizio aggravi ulteriormente tale situazione.
  • La fissazione dell’udienza di merito consente di rinviare alla sede cognitiva piena l’esame di questioni che richiedano un approfondimento, senza che ciò comporti il riconoscimento della fondatezza delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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