Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione della gara per la cessione di una centrale idroelettrica e dei locali accessori

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche deducendo, con due motivi, l’erroneità delle statuizioni relative alla procedura di gara. In particolare, ha contestato il mancato invio, da parte della piattaforma di gara SINTEL, della PEC contenente il nuovo codice identificativo necessario per la presentazione delle offerte, nonostante tale invio fosse possibile dal 5 giugno 2024. Ha inoltre sostenuto l’applicabilità del d.lgs. 36/2023, anche con riferimento al soccorso istruttorio e al principio di tassatività delle cause di esclusione, nonché l’erroneità della valutazione secondo cui non sarebbe esistito un errore non imputabile all’operatore economico e, comunque, secondo cui non vi sarebbe stata una vera esclusione, poiché l’appellante non avrebbe di fatto presentato alcuna offerta. Dopo la costituzione in giudizio della stazione appaltante e dell’aggiudicataria, l’appellante ha depositato e notificato, nel termine previsto, una dichiarazione di rinuncia all’appello, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello, rilevando che essa era stata depositata e notificata alle altre parti prima dell’udienza di merito e che non vi era stata opposizione da parte delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi d’appello né confermare o riformare nel merito la sentenza del TAR. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della controversia e dell’assenza di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    «1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia [...]»; «3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.»

    La rinuncia al ricorso o all’appello, effettuata con le forme e nei termini previsti e non seguita dall’opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo; il giudice deve prenderne atto in applicazione del principio dispositivo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    «Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia».

    La rinuncia validamente proposta costituisce causa di estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata con sentenza.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La parte può rinunciare al ricorso o all’appello in ogni stato e grado del processo amministrativo mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, depositata in segreteria o resa in udienza e verbalizzata.
  • La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il giudice dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo e impone al giudice di prendere atto della rinuncia validamente manifestata, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso o di appello.
  • Le spese processuali conseguenti alla rinuncia sono normalmente poste a carico del rinunciante, ma possono essere compensate quando il collegio lo ritenga opportuno in relazione alle circostanze del caso e non vi sia opposizione delle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.