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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28585/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del 28/02/2024 che aveva applicato le pene concordate e, per entrambi, la misura di sicurezza della libertà vigilata (2 anni per Deglaudi, 1 anno per Gabrieli). Le censure comprendevano: omissione della motivazione sulla pericolosità sociale e sull'applicazione della libertà vigilata (contestata come non oggetto dell'accordo tra le parti); errori di qualificazione giuridica dei furti e contestuale applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; vizio di omessa valutazione delle cause per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; deduzioni sulla presunta assorbimento dei reati di uso indebito di carte di pagamento nei furti. I difensori invocavano inoltre insufficiente motivazione in ordine alla pericolosità e alla regolarità della qualificazione penale contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili, in quanto non deducibili in cassazione, i motivi relativi all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., richiamando il limite introdotto dall'art. 448, comma 2-bis. Quanto alle doglianze di errata qualificazione giuridica, le ha giudicate manifestamente infondate o prive di interesse, osservando che l'aggravante contestata era espressamente esclusa nell'accordo e che le qualificazioni rimanevano compatibili con il capo di imputazione senza errore manifesto. Sui motivi relativi alla libertà vigilata la Corte ha ritenuto che, pur essendo la materia sindacabile nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, il GUP aveva fornito motivazione adeguata e non censurabile. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio immediato e, qui, della sentenza di patteggiamento; la sentenza impugnata è quella pronunciata ai sensi dell'art. 444.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento: in particolare rende inammissibile il ricorso che deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità, in determinate condizioni, di pronunciare sentenza di proscioglimento; la mancata valutazione di tali condizioni non è sindacabile in cassazione se riferita a sentenza di patteggiamento per effetto dell'art. 448 comma 2-bis.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di impugnazione per cassazione con riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha valutato che, nei limiti consentiti, la motivazione sulla pericolosità era sufficiente.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per il furto consumato su cose esposte alla pubblica fede; nel caso l'accordo delle parti prevedeva l'esclusione di tale aggravante, rendendo irrilevante la doglianza in merito.

  • art. 493 ter cod. pen.

    Norma collegata alla descrizione delle condotte contestate ai capi di imputazione; la Corte ha ritenuto che le condotte indicate erano compatibili con questa fattispecie, escludendo errore manifesto di qualificazione.

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: la sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza è impugnabile secondo i limiti dell'art. 448 comma 2-bis se la misura è oggetto dell'accordo; altrimenti è sindacabile per vizio di motivazione secondo le regole ordinarie.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità "de plano" per ricorsi inammissibili ai sensi di specifiche norme; richiamata in relazione alla declaratoria d'inammissibilità per i motivi vietati dall'art. 448.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • I ricorsi in cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono fortemente limitati: molte questioni fattuali o valutazioni motivate non sono sindacabili e alcune deduzioni risultano inammissibili per legge (art. 448 comma 2-bis).
  • Le censure sulla mancata valutazione per il proscioglimento ex art. 129 sono in genere inammissibili in cassazione quando riguardano sentenze di patteggiamento; tali profili vanno tempestivamente sollevati prima o durante l'accordo, se possibile.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica possono essere ammesse solo se si tratta di errore manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità.
  • La misura di sicurezza applicata in sede di patteggiamento è sindacabile in cassazione nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza: se la misura è frutto dell'accordo, il sindacato è più limitato; se non è concordata, la censura segue le regole ordinarie sul vizio di motivazione.
  • Presentare un ricorso infondato o inammissibile comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende; dunque è importante valutare preventivamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure.

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