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Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento 1) del provvedimento prot. 34913 del 4 dicembre 2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna col quale questa ha denegato l’accesso agli atti richiesti con istanza assunta a protocollo con n.32627 del 14.11.2025; 2) in ogni caso di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali all'istanza prodotta dalla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza assunta a protocollo con n.32627 del 14.11.2025, con condanna della resistente a consentire l'esercizio da parte della ricorrente della facolta' di estrazione copia.

Giustizia amministrativa202600037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti della procedura relativa alla concessione demaniale marittima per un impianto carburanti nautico nel Porto di Golfo Aranci

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato una domanda concorrente rispetto a quella di un operatore già titolare della concessione, ma l’Autorità l’aveva ritenuta tardiva e archiviata. Tale archiviazione era stata impugnata in un giudizio ancora pendente nel merito, nel quale era stata respinta soltanto la domanda cautelare, anche in appello. La ricorrente aveva quindi chiesto l’accesso al decreto di nomina della commissione giudicatrice, alle note sulle date e modalità di presentazione delle offerte, alle domande concorrenti, agli atti di aggiudicazione provvisoria o definitiva, all’eventuale titolo concessorio e, in generale, a ogni atto o verbale della procedura. L’Autorità aveva dichiarato l’istanza inammissibile per carenza di interesse, sostenendo che la società, essendo stata esclusa e non essendo stata riammessa, fosse estranea alla fase successiva della procedura e non vantasse un interesse personale, concreto, attuale e strumentale alla conoscenza degli atti. La ricorrente ha contestato tale diniego, deducendo il persistere dell’interesse all’accesso in ragione della pendenza del giudizio sull’esclusione e della possibile utilità degli atti per la prosecuzione del giudizio e per la proposizione di motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto condivisibile, in linea generale, l’orientamento secondo cui il concorrente definitivamente escluso da una gara non ha interesse ad accedere alla documentazione relativa alle fasi successive, poiché è ormai estraneo alla procedura e privo di un interesse immediato e diretto. Tuttavia, tale principio presuppone che l’esclusione sia definitiva e non più contestabile in sede giurisdizionale. Nel caso concreto, invece, il giudizio contro l’archiviazione della domanda era ancora pendente nel merito: il rigetto della cautelare non aveva definito la controversia né reso definitiva l’esclusione. Permaneva pertanto, almeno in astratto, l’interesse della ricorrente a conoscere gli atti della procedura, sia ai fini della coltivazione del giudizio già instaurato, sia per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti contro atti successivi dell’amministrazione. Ritenuto infondato l’unico motivo posto a fondamento del diniego, il TAR ha ordinato all’Autorità di rilasciare la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Massime di principio

  • Il concorrente escluso da una procedura selettiva non può essere considerato privo di interesse all’accesso agli atti delle fasi successive quando il provvedimento di esclusione è ancora contestato in un giudizio pendente nel merito.
  • Il rigetto della domanda cautelare contro l’esclusione non rende definitiva l’esclusione stessa e non esclude, di per sé, la sussistenza dell’interesse strumentale all’accesso documentale.
  • L’interesse all’accesso può sussistere quando la conoscenza degli atti sia potenzialmente utile alla prosecuzione del giudizio contro l’esclusione o alla proposizione di motivi aggiunti avverso atti successivamente adottati dall’amministrazione.
  • Il principio per cui il concorrente definitivamente escluso è estraneo alle fasi successive della gara e non ha interesse all’accesso presuppone l’intervenuta definitività dell’esclusione, non la mera adozione di un provvedimento ancora giurisdizionalmente contestabile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAccesso documentaleMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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