Ordinanza n. 633/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 n. 27.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025, n. 27
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti depositata dalla ricorrente era viziata da genericità, poiché non conteneva alcun riferimento alla sentenza della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza. La procura speciale è stata ritenuta requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale prevista dal codice del processo amministrativo è completa e non consente di applicare, quale principio generale, l'art. 182, comma 2, c.p.c., relativo alla sanatoria della procura nulla. Considerato tuttavia che la procura era stata rilasciata anteriormente alla pronuncia dell'Adunanza plenaria e che sussisteva incertezza normativa sulla disciplina applicabile e sulla possibilità di sanatoria, il TAR ha ravvisato i presupposti dell'errore scusabile e della rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una valida procura speciale, ritenendo così possibile regolarizzare la rappresentanza processuale mediante rimessione in termini per errore scusabile. La trattazione del merito del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Non risulta una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
art. 37 c.p.a.
rimessione in termini per errore scusabile
La rimessione in termini è stata ritenuta applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa sulla disciplina e sulla sanabilità della procura, anche in considerazione della data anteriore del rilascio rispetto alla pronuncia nomofilattica.
art. 182, comma 2, c.p.c.
possibilità di sanare la procura nulla
La disposizione non è stata ritenuta espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, poiché la disciplina della nullità della procura speciale nel c.p.a. è completa.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 40 c.p.a.; una procura generica e priva di riferimenti all'oggetto specifico del giudizio è viziata.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo deve ritenersi completa; l'art. 182, comma 2, c.p.c., sulla sanatoria della procura nulla, non è applicabile come principio generale per colmare una lacuna del processo amministrativo.
- Quando la procura sia stata rilasciata anteriormente a una pronuncia dell'Adunanza plenaria che abbia chiarito l'inapplicabilità della sanatoria civilistica e sussista un'obiettiva incertezza normativa, il giudice amministrativo può disporre la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., assegnando un termine perentorio per il deposito di una valida procura speciale.
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