Sentenza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - della nota del Comando Legione Carabinieri Lombardia del -OMISSIS-, recante la sospensione, con decorrenza dal 26 dicembre 2022, del ricorrente dal servizio e dalla relativa retribuzione, ai sensi del d. l. n. 172/2021; - dell’invito a produrre la documentazione vaccinale del 23 dicembre 2021; - dell’invito a produrre la documentazione vaccinale del 20 dicembre 2021; - del d. l. n. 172/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del d. l. n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del d. l. n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della l. n. 76/2021; - della l. n. n. 106/2021; - del d. l. n. 1/2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, nonché gli atti presupposti e le norme applicate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, unitamente agli inviti a produrre la documentazione vaccinale e alle disposizioni normative sull'obbligo vaccinale, deducendo: violazione e falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e del d.l. n. 1/2022; violazione degli artt. 35 e 36 Cost.; violazione dell'art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990; eccesso di potere e illegittimità derivata, per avere il legislatore previsto l'obbligo vaccinale senza distinguere tra mansioni caratterizzate da diversi livelli di contatto con il pubblico. Il ricorrente ha sostenuto che le proprie mansioni di addetto alle pattuglie non comportassero un rischio significativo di contagio. Ha inoltre censurato la mancata previsione di tamponi periodici quale alternativa alla vaccinazione; la sospensione integrale della retribuzione e l'assenza di un assegno alimentare, in asserita disparità rispetto alle sospensioni dal servizio previste per procedimenti penali o disciplinari; l'irragionevole e sproporzionato bilanciamento tra diritto alla salute, diritto al lavoro e diritto a una retribuzione sufficiente; nonché il contrasto con l'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, assumendo che la sospensione retributiva costituisse un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione clinica. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con memoria non notificata alla controparte ha inoltre dedotto un'ulteriore censura relativa alla detrazione dell'anzianità di servizio e ha chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa di un diverso rinvio pregiudiziale riguardante la direttiva 2000/78/CE.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di sospensione impropria del giudizio, rilevando che la direttiva 2000/78/CE non era stata invocata nel ricorso e che le questioni eventualmente esaminate dalla Corte di giustizia in altro giudizio non sarebbero state rilevanti per la presente controversia. Ha poi delimitato il thema decidendum, dichiarando inammissibile la nuova censura sulla detrazione dell'anzianità di servizio, introdotta con memoria non notificata: la memoria può illustrare motivi già dedotti, ma non ampliare l'oggetto del giudizio né introdurre nuove domande o censure. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile nella parte diretta contro norme di legge direttamente impugnate, ma comunque infondato nel merito. Il TAR ha richiamato i principi delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e n. 188 del 2024, ritenendo legittimo l'obbligo vaccinale imposto anche al personale militare in ragione dei compiti di difesa e sicurezza pubblica, delle attività operative e dei contatti con una pluralità di soggetti. L'affermazione del ricorrente circa l'assenza di contatti significativi è stata ritenuta apodittica e smentita dalla natura delle mansioni di addetto alle pattuglie. È stata esclusa l'irragionevolezza della vaccinazione obbligatoria rispetto alla soluzione alternativa dei tamponi, poiché il legislatore avrebbe operato un bilanciamento non sproporzionato tra autodeterminazione sanitaria, diritto alla salute individuale e interesse collettivo alla riduzione della circolazione del virus. La sospensione dal servizio è stata qualificata come conseguenza dell'impossibilità temporanea di svolgere mansioni in condizioni di sicurezza, mentre la mancata corresponsione della retribuzione e dell'assegno alimentare è stata ritenuta coerente con il principio di corrispettività e con la libera scelta del dipendente di non vaccinarsi. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari, aventi natura e ratio differenti. È stata inoltre esclusa l'applicabilità del regolamento UE n. 536/2014, poiché i vaccini anti-COVID erano oggetto di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio e non di sperimentazione clinica; di conseguenza è stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità degli atti escludeva l'ingiustizia del danno e la lesione di una posizione sostanziale meritevole di tutela. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
La disposizione sull'obbligo vaccinale e sulla sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata ritenuta legittima, anche con riferimento al personale militare, in quanto funzionale alla tutela della salute collettiva e alla sicurezza nello svolgimento delle mansioni.
d.l. n. 1/2022
Richiamato con riferimento all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni; le censure fondate su tale disciplina sono state ritenute infondate.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente quale parametro di annullabilità, senza che il giudice ravvisasse vizi invalidanti negli atti impugnati.
artt. 35 e 36 Cost.
Il diritto al lavoro e alla retribuzione non impediscono misure che sospendano temporaneamente l'attività lavorativa e la retribuzione quando il dipendente non rispetti un obbligo vaccinale legittimamente imposto per finalità di tutela collettiva.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, fondamento dell'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori in presenza di un ragionevole bilanciamento degli interessi.
art. 32 Cost.
La limitazione dell'autodeterminazione sanitaria è stata ritenuta giustificata dall'interesse collettivo alla prevenzione della diffusione del virus, senza sproporzione rispetto agli obiettivi perseguiti.
artt. 914 ss. d.lgs. n. 66/2010
Le disposizioni sulle conseguenze economiche della sospensione del militare sottoposto a procedimento penale o misura cautelare non costituiscono un valido termine di comparazione per la sospensione derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
art. 28, lett. h), regolamento UE n. 536/2014
La norma sulle condizioni della sperimentazione clinica non è applicabile alla vaccinazione anti-COVID, trattandosi di vaccini autorizzati all'immissione in commercio, seppure con autorizzazione condizionata, e non di prodotti oggetto di sperimentazione clinica.
art. 4-bis d.l. n. 44/2021
Il contrasto con tale disposizione e il regolamento UE n. 536/2014 non giustifica la sospensione del giudizio né il rinvio pregiudiziale, in assenza di una pertinente questione interpretativa rilevante.
art. 2087 c.c.
Richiamato nel quadro della giurisprudenza costituzionale come fondamento dell'obbligo datoriale di sicurezza, coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008
Le disposizioni sugli obblighi di sicurezza del datore e del lavoratore sono state richiamate per confermare la coerenza della sospensione con la temporanea impossibilità di svolgere mansioni in condizioni di sicurezza.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità degli atti escludeva l'ingiustizia del danno e la lesione del bene della vita perseguito.
art. 73 c.p.a.
La memoria conclusiva non notificata non può introdurre nuove censure o domande, ma soltanto illustrare i motivi già ritualmente dedotti.
art. 99 c.p.a.
Non direttamente applicato nella decisione; il giudice ha escluso la sospensione del giudizio in attesa di un diverso rinvio pregiudiziale.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto al personale militare per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 può essere legittimo anche senza una differenziazione legislativa puntuale delle singole mansioni, quando le funzioni istituzionali comprendano attività operative, contatti interpersonali e compiti di difesa o sicurezza pubblica.
- La mancata osservanza di un obbligo vaccinale legittimamente imposto può determinare la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione, poiché il dipendente diviene temporaneamente impossibilitato a rendere la prestazione in condizioni di sicurezza; la mancata corresponsione della retribuzione discende dal principio di corrispettività.
- La sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non è assimilabile alle sospensioni cautelari disposte nell'ambito di procedimenti penali o disciplinari; pertanto, le discipline che prevedono in questi ultimi casi un assegno alimentare o una quota della retribuzione non costituiscono necessariamente un termine valido di comparazione e non impongono il riconoscimento di un analogo trattamento.
- L'obbligo di vaccinazione può essere ritenuto non irragionevole o sproporzionato rispetto alla mera possibilità di sottoporsi periodicamente a tamponi, quando il legislatore, sulla base dei dati scientifici disponibili e della situazione epidemiologica, abbia ritenuto la vaccinazione maggiormente idonea alla tutela della salute collettiva.
- L'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, relativo all'assenza di indebito condizionamento nella partecipazione a sperimentazioni cliniche, non si applica ai vaccini autorizzati all'immissione in commercio, anche mediante autorizzazione condizionata, quando non siano oggetto di una sperimentazione clinica in corso.
- Nel processo amministrativo, una memoria non notificata alla controparte può svolgere soltanto funzione illustrativa dei motivi già dedotti e non può introdurre nuove censure, domande o elementi sostanzialmente nuovi, pena la loro inammissibilità.
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