Cassazione Penale, Sentenza n. 2001/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la conferma delle statuizioni civili nonostante la declaratoria di prescrizione per i capi A) e B), sostenendo l'assenza di concorso punibile sulla base delle deposizioni dei testi; 2) il travisamento della prova e l'erronea applicazione della normativa sulla truffa (capi D-H), deducendo che le banche erano a conoscenza delle dichiarazioni provvisorie dei redditi, delle garanzie immobiliari e della situazione debitoria del Vulcano, così da escludere artifici e raggiri; 3) la mancata riqualificazione dei fatti in insolvenza fraudolenta; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena; 5) la prescrizione anteriore alla sentenza di appello per i reati D-H, sostenendo che la consumazione si era verificata al momento delle delibere di fido (luglio-agosto 2012) e che quindi i termini prescrizionali si erano estinti prima dell'11/03/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte dei motivi, confermando le valutazioni di merito sulla sussistenza degli artifici e raggiri (comunicazione di dichiarazioni provvisorie dei redditi, omissione di informazioni patrimoniali e familiare, contemporaneità delle richieste di affidamento). Ha però accolto parzialmente la doglianza sulla prescrizione per i capi F) e G), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali reati perché estinti per prescrizione ed eliminando la pena relativa (mesi 6 di reclusione e €600). Ha confermato le statuizioni civili anche per quei reati. Per effetto dell'annullamento la pena complessiva è stata rideterminata in anni 2, mesi 2 di reclusione e €1.500 di multa. La Corte ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Riferito ai motivi di impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento (deve disarticolare l'intero ragionamento probatorio) e valuta che i giudici di merito hanno dato motivazione esaustiva sulla sussistenza degli artifici e raggiri
art. 641 cod. pen.
Richiamato nella doglianza sulla possibile diversa qualificazione (insolvenza fraudolenta vs. truffa); la Corte conferma la qualificazione come truffa aggravata ritenendo provati artifici e raggiri
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Invocato per il riassunto e raggruppamento dei motivi del ricorso in cassazione (richiami formali alla disciplina degli atti d'impugnazione)
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Applicato per la rideterminazione della pena a seguito dell'annullamento senza rinvio di taluni capi; la Corte elimina la pena relativa ai capi estinti per prescrizione
principio giurisprudenziale sulla "doppia conforme" e sul sindacato del giudice di legittimità
La Corte ribadisce che, in caso di valutazioni conformi di primo e secondo grado, il sindacato in cassazione è limitato e il ricorrente deve fornire elementi incontrovertibili per provare travisamento o per anticipare il momento consumativo ai fini della prescrizione
Massime di principio
- La mera professionalità o diligenza degli istituti bancari non esclude la configurabilità della truffa: se l'artificio ha effettivamente prodotto l'effetto (erogazione del credito), l'idoneità dell'inganno è implicitamente dimostrata.
- Per contestare in cassazione la decorrenza della prescrizione occorre fornire elementi incontrovertibili che dimostrino la consumazione in data anteriore a quella contestata; non è sufficiente un'interpretazione alternativa dei fatti.
- Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo quando l'errore denunciato disarticola l'intero impianto probatorio rendendo illogica la motivazione; interpretazioni alternative dei giudici di merito sono inammissibili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
- La consumazione della truffa ai danni di un istituto di credito può essere ancorata alla delibera di concessione dell'affidamento o, in concreto, al momento in cui il denaro diventa effettivamente disponibile; però, in cassazione, l'onere di prova di una diversa data consumativa grava sul ricorrente.
- La declaratoria di prescrizione non incide automaticamente sulle statuizioni civili: anche quando il reato è estinto per prescrizione la responsabilità civile può essere confermata se adeguatamente motivata dai giudici di merito.
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